Approfondimento di Alberto Barbiero

Incarichi fiduciari ad esperti estranei all'amministrazione

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di Barbiero Alberto
24 Novembre 2020

Approfondimento di Alberto Barbiero                                                                                        

Incarichi fiduciari ad esperti estranei all'amministrazione

Alberto Barbiero

Gli incarichi fiduciari non possono riguardare in generale lo svolgimento di attività di gestione, salvo la limitata ipotesi degli incarichi a contratto di cui all’articolo 110 del Tuel.

La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, 10 novembre 2020, n. 612, anche se riguarda specificamente una particolare e molto controversa norma della legislazione regionale siciliana, contiene principi validi in generale per tutto l’apparato amministrativo.

L’articolo 14 della legge regionale 7/1992, stabilisce che “Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione”.

Si tratta di incarichi attinenti alle funzioni di staff di cui all’articolo 90 del d.lgs 267/2000 e non alla preposizione a servizi o uffici. Tuttavia, la norma, molto discutibile, si presta ad utilizzi differenti: nella gran parte dei casi è alla base di veri e propri incarichi gestionali ordinari, conferiti sostanzialmente per duplicare l’apparato ed assicurare ai sindaci responsabili di propria fiducia, in elusione evidente delle regole generali sulle assunzioni e l’assegnazione di incarichi di vertice.

La sentenza evidenzia che la legge regionale, comunque, deve essere letta in modo restrittivo. Il conferimento di incarichi a tempo determinato a esperti estranei all’organizzazione, afferma la sentenza, è ammesso per attività connesse con le materie di competenza del Sindaco e non, genericamente, con quelle del Comune.

Questo è un punto dirimente: le attività di staff, comprese quelle di “esperto” del sindaco, hanno come destinatario l’organo di governo; sono, di conseguenza, svolte ad utilità dell’ente nel suo complesso. Ecco perché non possono rivestire attività di gestione volte ad impegnare l’ente verso terzi ed attuarne gli indirizzi. Le attività in staff soddisfano specifiche esigenze del sindaco, aiutandolo nell’espletamento delle proprie competenze, da circoscrivere in quelle definite dall’articolo 50 del d.lgs 267/2000, come sottolinea la magistratura contabile siciliana.

Lo scopo è supportare gli organi di governo nello svolgimento delle proprie esclusive competenze di programmazione politica, senza coinvolgere la gestione.

Inoltre, come tutti, gli incarichi debbono avere un oggetto ben definito, così da poter evidenziare i risultati connessi ed i benefici operativi, da rendere evidenti nel contratto.

Nel caso di specie, invece, l’incarico conferito era del tutto generico, finendo per rivelarsi una mera duplicazione delle funzioni del responsabile dei servizi finanziari, con la creazione di uno alle dirette dipendenze del sindaco, in violazione del principio di separazione delle competenze.

La sentenza ricorda che il conferimento di un incarico è ingiustificato se non se ne prova, a cura di coloro che ad esso ha fatto ricorso, la necessarietà, unitamente alla sussistenza dei presupposti che ne consentono l’utilizzo.

Non è quindi il giudice che deve provare l’inutilità degli incarichi, ma, al contrario, l’ente conferente a dover dimostrare che essi sono attribuiti in presenza di una necessità e di un’utilità da dimostrare con la motivazione.

I giudici contabili hanno rilevato che, nel caso analizzato, la motivazione era carente. Un classico: essa ha definito obiettivi del tutto generici, qualificando le attività dell’esperto come “supporto” a varie attività gestionali (poi, di fatto, esercitate al posto degli uffici) e non ha spiegato le ragioni della necessarietà, limitandosi a riportare di fatto il contenuto della norma. Si tratta di quella motivazione “falsa”, che rende il provvedimento non solo illegittimo sul piano amministrativo, ma privo della dimostrazione della necessaria valutazione in termini di legittimità della spesa, elemento che fa scattare la colpa grave, ai fini della responsabilità erariale.

Né, incarichi di esperto o in staff possono essere attivati per rimediare ad eventuali esigenze connesse a carenze della dotazione. La sentenza afferma che “il conferimento di incarichi fiduciari da parte del Sindaco stesso, in deroga alle comuni regole di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, non è strumento idoneo -né, per quanto innanzi detto, normativamente inteso- a sopperire alle carenze strutturali di organico degli uffici”.

23 novembre 2020

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