Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiIn previsione di tardivo recepimento rinnovo CCNL Dipendenti e Dirigenti 2019/2021, con conseguente liquidazione arretrati retributivi presumibilmente con mensilità di dicembre 2020, si chiede come dichiarare tali somme nella DMA2 e se le stesse possono essere assoggettate ad aliquota irpef separata.
Nei confronti del personale dipendente in servizio nel mese di dicembre 2020, le somme dovranno essere esposte nel quadro E0 della ListaPosPA del mese di dicembre 2020. Per quanto riguarda gli arretrati erogati nei confronti del personale cessato (e quindi non più in servizio nel mese di dicembre 2020), le somme dovranno essere imputate sull’ultimo periodo di servizio, attraverso la compilazione del quadro V1 causale 1.
In merito alla tipologia di tassazione applicabile, le somme dovranno essere assoggettate a tassazione separata per le annualità per le quali il CCNL prevede arretrati relativi ad anni precedenti a quello di sottoscrizione. Se il CCNL è stato siglato nel 2019 e applicato nel 2019, gli arretrati fino al 2018 dovevano essere assoggettati a tassazione separata mentre, quelli del 2019 dovevano essere assoggettati a tassazione corrente.
Se il CCNL è stato siglato nel 2019 ma verrà applicato nel 2020, gli arretrati fino al 2018 saranno assoggettati a tassazione separata mentre, quelli del 2019 e del 2020 dovranno essere assoggettati a tassazione corrente.
Secondo quanto previsto dall’articolo 17 del DPR 917/1986, gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono assoggettati a tassazione separata.
La mancata e tempestiva applicazione del CCNL deriva da scelte (volute o derivanti) dall’ente.
Tuttavia, si deve segnalare che, con la risoluzione n. 90/E del 22 giugno 2000 dell’Agenzia delle entrate, è stato chiarito che le oggettive situazioni di fatto, legittimano l’applicazione della tassazione separata qualora abbiano determinato un ritardo, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti, non riconducibile alla volontà delle parti.
L’ente dovrà, pertanto, valutare quale fattispecie risulta applicabile al caso in specie, anche in considerazione delle motivazioni che hanno portato un (eventuale) ritardo nell’applicazione del CCNL.
23 novembre 2020 Fabio Venanzi
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
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