Approfondimento di Matteo Barbero

La certificazione taglia il fondone anti Covid

Servizi Comunali Trasferimenti erariali
di Barbero Matteo
25 Novembre 2020

La certificazione taglia il fondone anti Covid

Matteo Barbero

Lo schema di decreto predisposto dal Mef e approvato dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali introduce tetti rigidi ai ristori che potranno essere riconosciuti agli enti locali. L’art. 39 del D.L. 104/2020 ha previsto che le amministrazioni beneficiarie del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 (la cui dotazione è stata integrata dallo stesso D.L. 104)  sono tenute a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov. it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza secondo un modello che doveva essere definito entro il 30 ottobre 2020 e che attualmente è in corso di pubblicazione. Esso è comunque consultabile sul portale della Rgs, dove si possono scaricare, oltre al testo, gli allegati contenenti gli schemi da compilare con le relative istruzioni e tabelle. L’aspetto più critico riguarda il fatto che il sistema riporterà, in automatico, per ciascuna delle tipologie di entrata, l’importo della perdita massima di entrata connessa alle agevolazioni COVID-19 riconosciuta e finanziabile attraverso il fondone. Essa è calcolata sulla base dei seguenti criteri a) Imu e Tasi: 2% gettito 2019; b) Tari e Tari-corrispettivo: è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata calcolata sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 3. Il valore di perdita attribuito a ciascun comune è riportato nella Tabella 1, riportata nell’allegato 3; c) Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata essendo direttamente collegata al minor gettito del tributo comunale Tari e Tari-Corrispettivo. L’agevolazione massima si ottiene come media delle agevolazioni massime stimate sul tributo Tari e Tari-corrispettivo, utilizzando come fattori di ponderazione il gettito Tari di ciascun comune e l’aliquota Tefa applicata da ciascun ente. La perdita di gettito massima ristorabile in euro si ottiene come moltiplicazione tra l’agevolazione massima consentita stimata e il gettito Tefa di riferimento - calcolato come aggregazione del gettito 2019 TARI e TARI-Corrispettivo dei comuni appartenenti al territorio - della specifica provincia e città metropolitana. Il valore di perdita attribuito a ciascuna provincia e città metropolitana è riportato nella Tabella 2, riportata nell’allegato 3; d) Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo assegnato ai sensi dell’articolo 180 del D.L.  e) Tosap/Cosap comuni: importo assegnato ai sensi dell’arT. 181 del d.l. 34 e dell’art. 109, comma 2, del D.L. 104; f) Tosap/Cosap province e città metropolitane: 20% gettito 2019 g) Tassa sulle concessioni comunali: 20% gettito 2019; h) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20% gettito 2019; i) Proventi da concessioni su beni e Fitti, noleggi e locazione: 20% gettito 2019. Ben si comprende l’esigenza di evitare azzardi morali, tuttavia il D.M. non sembra la sede opportuna per tali scelte. E’ anche utile rammentare che  l’art. 106 prevede, entro il 30 giugno 2021 una definizione “finale” dell’intervento di ristoro, sulla base della “verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare”. Secondo Ifel, un approccio percorribile potrebbe consistere in una regolazione degli effetti finali che non influenzi per via diretta la competenza 2021, incentrandosi invece sulle componenti libere o oggetto di discrezionale accantonamento dei risultati di amministrazione 2020, da considerare quale riserva da cui attingere per redistribuire nell’anno 2021 gli eventuali ristori in eccesso o in deficit assegnati ai singoli enti nell’anno precedente. Ricordiamo, infine, per gli enti l che non trasmettono nei termini è prevista una sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite.

Arriva il salvacondotto per gli enti in disavanzo. La bozza di legge di bilancio consentirà anche alle amministrazioni in rosso di utilizzare senza limitazioni i residui del fondone. L’inghippo nasce dalle pieghe del decreto sulla certificazione, dove si prevede che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, essendo stato istituito a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19, dovrà essere trattato come un’entrata con vincolo di destinazione. Eventuali economie dovranno quindi confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’art. 106 del D.L. 34/2020 e dell’art. 39 del D.L. 104/2020. Al di là della evidente forzature delle regole contabili (che potrebbe essere però strumentale a consentire di traslare le risorse al 2021, contribuendo a puntellare i fragili equilibri finanziari del prossimo esercizio) si pone una delicata questiona per gli enti che negli anni passati hanno registrato un rosso. In base ai commi 897 e 898 della L. 145/2018, quando la lettera E del prospetto sul risultato di amministrazione è negativa, l'avanzo può essere applicato per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del medesimo prospetto, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Tale meccanismo rischiava di penalizzare gi enti interessati anche per la gestione del fondone, ma la manovra in via di definizione ha giustamente inserito una deroga ad hoc.  

 

Alla luce delle indicazioni contenute nel decreto Ministero dell’economia e delle finanze n. 212342 del 3 novembre 2020 concernente la certificazione della perdita di gettito collegata al c.d. “fondone, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.L. 104/2020, riportiamo di seguito alcune brevi annotazioni.

  1. La Sezione 1 verrà in gran parte pre-compilata con i dati desunti dai rendiconti (o dai dati di preconsuntivo) degli anni 2019 e 2020 inviati alla Bdap e dagli F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze per Imu, Tasi, addizionale Irpef, Rca, Ipt. Saranno precompilati anche i dati relativi agli specifici ristori di entrata riconosciuti agli enti, quali lo stesso “fondone” ed il ristoro per i minori gettiti Imu, Tosap/Cosap e imposta o contributo di soggiorno e sbarco, le erogazioni già effettuate per i centri estivi, per le sanificazioni degli ambienti, per il lavoro straordinario della polizia locale e l' acquisto dei dispositivi di protezione individuale nonchè per il fondo di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza della Protezione civile. Come reso noto dalla Ragioneria generale dello Stato, i modelli saranno resi disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
  2. per Imu, Tasi e addizionale comunale non si deve fare riferimento al consuntivo (o preconsuntivo) approvato, ma occorre verificare la correttezza degli accrediti di F24 per anno di imputazione, riportati in automatico, e registrati fino alla data del 28 febbraio di ogni anno;
  3. per le agevolazioni autonomamente deliberate dagli enti, il ristoro sarà pari all'importo fissato dal decreto solo nel caso in cui questi benefici siano di importo inferiore o uguale a tale tetto massimo. In caso di agevolazione concessa in misura superiore all'importo massimo ristorabile, l 'eccedenza non sarà riportata nella colonna “variazioni di entrate”, in quanto posta a carico dell'equilibrio corrente dell'ente e fuori dai confini del fondone.
  4. per gli oneri di urbanizzazione, rileva ai fini del ristoro il confronto fra il 66% degli accertamenti totali del 2020 (indipendentemente dalla quota destinata alla parte corrente) e la quota destinata agli equilibri correnti nel 2019. Se la differenza fra i due valori è negativa verrà ristorato quanto utilizzato per gli equilibri correnti 2019 meno l'importo accertato per gli equilibri della parte corrente nel 2020. Diversamente non verrà riconosciuto nulla.
  5. per le agevolazioni Tari-Tefa il decreto riconosce un ristoro di importo predeterminato stabilito nelle tabelle allegate. In tal caso, il ristoro prescinde dall'effettivo impiego delle risorse per queste finalità. Non c'è alcun obbligo, infatti, per gli enti, di spendere le somme indicate per le agevolazioni Tari, operando l'importo come una sorta di franchigia. Be consegue che gli enti che hanno concesso agevolazioni per importi inferiori (o non ne hanno concesse affatto), potranno comunque destinare i fondi rimanenti per altre finalità, senza alcun vincolo, mentre  gli enti che invece hanno registrato perdita di gettito superiore non potranno vantare alcuna differenza. Non si deve ridurre la previsione di entrata, il cui accertamento dovrà corrispondere al ruolo/lista di carico emessa,  mentre laddove siano state finanziate agevolazioni con entrate diverse dal fondone gli enti non sono obbligati a modificare la fonte di finanziamento, pur potendo farlo. Chi è passato a tariffa corrispettiva e quindi non gestisce più l'entrata nel proprio bilancio, si vede comunque riconosciuto l'importo a titolo di agevolazioni, senza che ciò interferisca con i rapporti con il gestore del servizio, al quale (a prescindere da tale situazione) dovranno essere riconosciuti i minori introiti effettivamente registrati. Gli enti che hanno gestito le agevolazioni come spesa, infine, non dovranno indicare nella sezione 2 dedicata alle spese questi impegni tra le maggiori spese Covid-19, per evitare duplicazioni di importi.
  6. le risorse del fondone vanno utilizzate come se fossero vincolate, per cui gli impegni che scavallano l’esercizio dovranno confluire nel fondo pluriennale vincolato e quelle non impegnate nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), che potrà essere applicata senza limitazioni anche dagli enti in disavanzo;
  7. la certificazione dovrà comprendere la spesa relativa ai contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid sottoscritti nel 2020 e di competenza nell'anno 2021;
  8. laddove  le risorse al momento erogate risultassero superiori all'effettivo ristoro riconoscibile o al fabbisogno di spesa, si ritiene opportuno che gli enti in questione utilizzino con la massima prudenza le risorse del “fondone” accantonando il surplus in un apposito fondo di accantonamento (missione 20, programma 3 del bilancio) da utilizzare solamente in base al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate al netto delle minori spese;
  9. tra le maggiori o minori spese dovranno infine essere indicate le variazioni di stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 2020 nel preventivo 2020-2022, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle maggiori o minori entrate accertate nel 2020.

24 novembre 2020

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