Risposta al quesito del dott. Luigi D'Aprano
QuesitiDOMANDA:
Nel caso in cui un Ente dal 2015 applica la maggiorazione tasi all'aliquota imu, ma nel 2018 e 2019 la relativa delibera non sia stata inviata sul portale del federalismo fiscale e pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, anche se adottata dal comune e confermata, può il Ministero dell'Economia e delle finanze stabilire che il comune non possa più applicare tale maggiorazione dal 2020 e chiedere che venga adottata una nuova deliberazione modificativa, anche se, tra l'altro, sono scaduti i termini per l'approvazione del bilancio?
Ad integrazione di quanto richiesto, si fa presente che l’Ente ha ricevuto una comunicazione dal parte del Ministero nella quale viene chiesto di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi i quali dovranno essere trasmessi mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.
Si chiede, quindi, come possa l’Ente adottare modifiche alle aliquote già deliberate, essendo scaduto il termine di approvazione del bilancio e, anche eventualmente in sede di riequilibrio il Comune di solito agisce aumentando tali aliquote se ravvisa la necessità di ripristinare l’equilibrio, mentre così facendo si potrebbe creare uno squilibrio in quanto l’ente non ha in questo momento la possibilità di sopperire a tali minori entrate.
Il Ministero, inoltre, afferma che la mancanza di una deliberazione approvativa della maggiorazione della TASI per l’anno 2018, avendo comportato il venir meno in via definitiva della facoltà di utilizzare la leva fiscale aggiuntiva dello 0,5 per mille, preclude ora, in virtù del comma 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, la possibilità, per l’anno 2020 e per i successivi, di aumentare l’aliquota dell’IMU per gli immobili sopra indicati oltre la misura dell’1,06 per cento. Perché non lo preclude anche per il 2019?
La pubblicazione delle delibere sul portale del MEF ha effetto costitutivo per il provvedimento, ovvero attribuisce efficacia nei confronti dei terzi. La mancata pubblicazione equivale pertanto alla mancata efficacia delle aliquote approvate. L’interruzione di un anno nella conferma della maggiorazione interrompe la possibilità di confermarla. Ciò valeva sia nel 2019 (art. 1 – comma 1133 – della Legge n. 145 del 30.12.2018) che nel 2020. Per cui in realtà tale aliquota maggiorata non ha avuto effetto dal 2018 in poi. Per l’anno 2020 potreste intervenire in fase di salvaguardia degli equilibri, il cui termine di approvazione per quest’anno è stato fissato al 30 novembre 2020. Per gli anni precedenti, l’unica soluzione è la restituzione ai contribuenti delle somme erroneamente percepite, dando copertura finanziaria con entrate di bilancio del 2021.
Dr. Luigi D’Aprano 30/11/2020
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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