Affidamento al servizio sociale presso struttura sita nel Comune e residenza presso la Casa Comunale

Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
30 Novembre 2020

DOMANDA:
Una ragazza di origine nigeriana da poco maggiorenne è stata affidata ad un servizio sociale di altra Regione. Alla stessa è stato approvato un progetto di autonomia ed inserimento socio relazionale fino all'età di anni 21 ed è stata temporaneamente collocata presso una struttura nel mio comune. Il servizio sociale sopra indicato, considerando che finora non è riuscito in nessun comune ad avviare pratica di residenza, la richiede al mio ufficio. Il responsabile della struttura ubicata nel mio territorio si rifiuta di avviare pratica considerando la temporaneità. Quindi la richiesta è di stabilirne residenza presso la Casa Comunale, al fine di ottenere i documenti. Dopo aver assunto informazioni, ritengo che la residenza in queste situazioni debba essere avviata presso il comune di riferimento del servizio sociale ove è stata affidata e quindi chiedo se la mia affermazione è valida e dovrei rifiutare la richiesta. 

Risposta

RISPOSTA:
I compiti degli Enti territoriali (locali).
La titolarità delle funzioni amministrative è dei comuni i quali sono anche responsabili a  livello finanziario per l’attivazione dei servizi utilizzando all’uopo le risorse del fondo nazionale, risorse regionali e risorse proprie. Sono i comuni organizzano i servizi nella loro piena autonomia organizzativa, avvalendosi delle possibilità previste dal D.Lgs. N° 267/2000 (tramite le modalità di cui al tit. V o al tit. II capo V)  Le regioni svolgono compiti di programmazione, coordinamento indirizzo e verifica degli interventi sociali. L’anagrafe, collegando persone e famiglie al territorio in modo univoco,  è base delle prestazioni sociali e dei servizi alla persona. In ambito tributario, diversamente da quanto avviene in ambito civilistico, le risultanze anagrafiche sono decisive e precludono ogni ulteriore accertamento ai fini dell'individuazione della residenza (Cassazione 6,2,98, n. 1215 e cass. 20,4,96 n. 9319). La residenza costituisce quindi il presupposto per l’esercizio di diritti importanti: Diritto di voto attivo e passivo e la piena fruizione delle prestazioni assistenziali. 
La residenza è il requisito di accesso principale, fatte salve alcune eccezioni. Dal 2000, con l’abrogazione della L.17 luglio n° 6972 del 1890 (Legge Crispi), il DOMICILIO DI SOCCORSO, fino ad allora criterio di accesso al sistema delle prestazioni assistenziali, viene sostituito dal criterio della RESIDENZA, sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità c. 4. 
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica
Cosa accade quando una persona che necessita di assistenza sociale o socio sanitaria immigra in un comune?
Il nuovo Comune e l’AUSL territorialmente competente, in base alla competenza (spesa sociale - spesa sanitaria o FRNA/FNA), sono tenuti alla copertura degli oneri per l’erogazione degli interventi; 
La regola vale anche per le immigrazioni “senza provenienza” (cioè di persone irreperibili), direttamente da estero o per competenza in quanto comune di nascita.
Le persone presenti sul territorio possono essere suddivise nelle seguenti categorie: persona senza residenza (irreperibile o mai iscritta) presente stabilmente sul territorio, bisognosa di assistenza sociale o socio sanitaria; 
persona senza residenza (irreperibile o mai iscritta) ricoverata presso struttura sanitaria (reparto ospedaliero o lungodegenza) che deve essere dimessa con collocamento obbligatorio in struttura socio sanitaria. 
L’attuale ordinamento prevede un’eccezione alla competenza del Comune di residenza (art. 6 c. 4 L. n. 328/2000) : per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica
L’inserimento in struttura deve essere necessario, nel senso che deve essere stabilito da un progetto individualizzato definitivo dall’UVM; il ricovero deve essere stabile, nel senso che il progetto deve prevedere l’inserimento in struttura per un termine di lunga durata e non per mere ragioni di sollievo temporaneo; 
La struttura ospitante deve essere di natura residenziale, sono quindi esclusi i servizi semiresidenziali, competente a coprire la spesa è il Comune di residenza al momento dell’inserimento.
Il Comune competente a sostenere i costi deve essere informato dell’inserimento in struttura di un proprio residente, l’integrazione è solo eventuale, il Comune viene chiamato in causa nel caso in cui l’utente non sia in grado di pagare la propria quota e comunque con dimostrazione dei mezzi.
La previsione contenuta negli art. 8 e 15 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per cui la degenza oltre i due anni provoca il trasferimento della residenza del malato dal Comune di provenienza a quello ove ha sede la struttura sanitaria, inevitabile ove si ricolleghi la residenza, intesa conformemente all'interpretazione dell'art. 43 c.c., ad una situazione di fatto, non ha rilevanza per l'individuazione dell'U.S.L. obbligata al pagamento delle spedalità. C.d.S., Sez. V, n. 187/1997, conforme CdS sez. V n. 6003/2003: …omissis….ai fini dell'individuazione del comune di ultima residenza del ricoverato, quale ente onerato dal pagamento di una eventuale integrazione economica, occorre fare riferimento alla concomitanza di due requisiti:
 il ricovero, 
il sorgere della necessità dell'integrazione economica che può costituire un fatto meramente eventuale …omissis….ai fini dell'individuazione del comune di ultima residenza del ricoverato, quale ente onerato dal pagamento di una eventuale integrazione economica, occorre fare riferimento alla concomitanza di due requisiti, ossia, oltre che al ricovero, anche al sorgere della necessità dell'integrazione economica che può costituire un fatto meramente eventuale 
Non può farsi riferimento al primo accesso del degente al sistema assistenziale in quanto la norma, nel richiamare il requisito del "ricovero stabile presso strutture residenziali", non intende riferirsi all'originario ricovero, ma al ricovero presso una determinata struttura, e quindi, all'ultimo ricovero che abbia i requisiti della stabilità, è il ricovero presso ogni singola struttura quello che individua il momento temporale rispetto al quale va accertata la residenza del degente (Cons. Stato Sez. V, 11-12-2007, n. 6385)
La norma, sotto il profilo letterale, individua chiaramente il comune competente all'integrazione facendo riferimento al momento della residenza prima del ricovero, salvaguardando anche la " eventualità" di tale integrazione, nel senso che la stessa è dovuta fin dal momento del ricovero o, in via eventuale, dal momento in cui si verifica la necessità di tale integrazione. Pertanto, la residenza precedente al ricovero è stata ritenuta dal legislatore quale elemento oggettivo di collegamento necessario e sufficiente per individuare l'ente locale tenuto a farsi carico delle prestazioni di bisogno del degente. Cons. Stato Sez. V, 11-12-2007, n. 6386
Per quel che riguarda l’inserimento nella Via Fittizia, tale eventualità è da escludere in quanto non vi sono i presupposti giuridici e di fattibilità!
Per quel che riguarda l’iscrizione anagrafica ritengo che, considerato quanto già sopra sostenuto, sia comunque necessario procedere all’iscrizione presso la struttura del Suo Comune….la temporaneità in termini di tempo cosa può significare? 1 mese, 2 mesi, 6 mesi? L’anagrafe è una res facti, se vi sono i requisiti i soggetti presenti su quel territorio vanno registrati all’indirizzo dove dimorano (non ho aggiunto abitualmente).

Dr. Roberto Gimigliano         30/11/2020
 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×