Incremento retribuzioni di posizione in Ente privo di dirigenza con meno di 5.000 abitanti, senza utilizzare il fondo

Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
30 Novembre 2020

DOMANDA:
Ente comunale privo di dirigenza (<5.000 abitanti). Da anni e ad oggi presenti 4 posizioni organizzative. 
Si chiede se è possibile aumentare le retribuzioni di posizione (e conseguentemente anche quella di risultato delle PO la cui percentuale è fissa al 20% ma varierebbe nel caso l'importo relativo) senza intaccare il fondo risorse decentrate. Si chiedono chiarimenti in merito a tale possibilità indicando le eventuali alternative per incremento retribuzioni di posizioni PO.
 

Risposta

RISPOSTA:
L’art. 23, comma 2, DLgs 75/2017 stabilisce che «….a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016…». Le risorse destinate al trattamento accessorio delle posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato) rientra pertanto nel limite inderogabile introdotto dalla predetta disposizione. 
Affinché si possa procedere ad un incremento delle risorse destinate alle posizioni organizzative al fine di mantenere invariato il limite di cui al citato art. 23, l’unica possibilità effettivamente praticabile è la riduzione del valore delle risorse del fondo risorse decentrate. Ciò potrà avvenire previa contrattazione integrativa (art. 7, comma 4, lettera u) Ccnl 21.5.2018).
La possibilità di utilizzare i budget assunzionali per incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, utilizzando la possibilità prevista dall’art. all’art. 11-bis, comma 2 del DL. 135/2018 si deve ritenere ormai superata con le nuove regole sui budget assunzionali basati sulla sostenibilità finanziaria e non più sulle cessazioni dell’anno precedente (art. 33, comma 2, DL 34/2019 e DM 17.3.2020).

dott. Angelo Maria Savazzi  29 novembre 2020
 

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