Richiesta certificato di residenza di cittadino iscritto in anagrafe per uso notifica atti giudiziari

Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
02 Dicembre 2020

DOMANDA:

Uno studio legale ha richiesto il certificato di residenza di un cittadino iscritto in questa anagrafe, per uso notifica atti giudiziari, in base alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 24/E del 18 aprile 2016, chiedendo che venga indicata anche l'eventuale esistenza di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità.

E possibile fornire tale informazione a privati cittadini, nella nota di riscontro con cui viene trasmesso il certificato?

Risposta

RISPOSTA:

La richiesta del certificato è legittima, per la fattispecie è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo giusta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate!

Ma detto questo occorre chiarire che sui certificati non può e non deve essere indicato null’altro di quello che è previsto dalla legge anagrafica e dal relativo regolamento di esecuzione.

Non so se il Vs. comune è subentrato o meno in ANPR, in entrambi i casi le certificazioni sono previste nella loro forma e tipicità e sono immodificabili nel senso che il contenuto è quello previsto! Nulla può essere aggiunto o eliminato (art. 33 DPR 223/89). L’informazione richiesta sull’esistenza o meno di un procedimento di cancellazione in corso non può essere quindi né fornita né riportata sul certificato!!

Ricapitolando:

 

  1. Stiamo parlando di un procedimento amministrativo non concluso
  2. La notizia non è certificabile (la forma della pubblicità nelle anagrafi è la certificazione)
  3. Il contenuto del certificato non può contenere notizie differenti da quelle previste dalla legge
  4. L’irreperibilità non può essere considerata tale in quanto il procedimento non è ancora concluso e pertanto esiste anche la possibilità che non si definisca in quanto l’interessato ricompare
  5. Tale ultima considerazione va contemperata con l’obbligo da parte dell’ufficiale di anagrafe di rilasciare, su richiesta dell’interessato, anche la certificazione anagrafica ed il documento d’identità personale seppur con il procedimento di cancellazione per irreperibilità aperto. Ricordo che un procedimento amministrativo si conclude con un provvedimento ma che fino a quel momento i diritti del cittadino restano “pieni” nella loro efficacia
  6. La pratica di cancellazione in corso (se esiste una pratica di cancellazione), è stata “pubblicata” con deposito nella casa comunale (quindi il documento pubblicato non riporta il nome ed il cognome per esteso ma solo le iniziali), nel caso si debba visionare l’atto dovrà farsi riferimento ad un protocollo che riconduca a quell’atto. Tale considerazione credo sia quella che più contribuisca a far capire come l’informazione richiesta dal legale non possa essere resa.

 

Dr. Roberto Gimigliano    2 dicembre 2020

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