Rilascio attestato di soggiorno permanente ad un cittadino britannico

Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
02 Dicembre 2020

DOMANDA:

Un cittadino britannico chiede l'attestato di soggiorno permanente. Può essere rilasciato?

Risposta

RISPOSTA:

La risposta è si. Entro nel merito.

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'U.E., è stato sottoscritto un Accordo di Recesso, con il quale sono state definite le procedure anagrafiche per l'iscrizione del cittadini britannici nell'anagrafe italiana.

COS’È L’ACCORDO DI RECESSO? L’ Accordo di Recesso mira a garantire un’uscita ordinata del Regno Unito dall’Unione Europea, come stabilito dall’art. 50(2) TUE nell’eventualità in cui uno stato membro si ritiri dall’Unione:

«Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.»

Ambito di applicazione personale: chi è coperto

• I cittadini UE che risiedono nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati membri dell'UE-27 alla fine del periodo di transizione.

• I familiari cui l'UE conferisce diritti, ai quali è garantito il ricongiungimento futuro se non vivono nello stesso Stato che ospita il cittadino dell'Unione o il cittadino del Regno Unito.

• I minori sono tutelati ovunque siano nati, prima o dopo il recesso del Regno Unito.

• I lavoratori frontalieri subordinati e autonomi sono tutelati nei paesi in cui lavorano.

Di fatto i cittadini del Regno Unito potranno essere iscritti in Anagrafe con le medesime modalità previste per i cittadini dell'U.E.

Ai cittadini britannici verrà rilasciato, invece che l'attestazione di soggiorno anagrafica e/o permanente, un'attestazione di iscrizione anagrafica, che potrà essere rilasciata anche ai loro famigliari che siano cittadini stranieri non U.E.

I cittadini britannici che raggiungeranno i 5 anni di residenza continuativa in Italia potranno comunque richiedere ed ottenere l'attestazione di soggiorno permanente, alle stesse condizioni dei cittadini dell'U.E.

Per quel che riguarda il rilascio dell’Attestato Permanente, dovrà esservi il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione in APR dall’estero o per ricomparsa, per tutti e 5 gli anni per cui è previsto il soggiorno legale e continuativo.

Per soggiorno legale si intende la presenza sul territorio nazionale per almeno 5 anni alle condizioni previste dalle norme.

La continuità del soggiorno non è compromessa dalla cancellazione dall’APR, se il cittadino dimostra di non essersi allontanato dal territorio nazionale. La prova spetta al richiedente, obbligo dell’ufficiale di anagrafe e la verifica delle condizioni dichiarate (nel caso siano auto dichiarate).

Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata comunque da assenze che non superino i 6 mesi all’anno; da assenze per l’assolvimento di obblighi militari; da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro) che dovranno comunque essere sempre documentate, ed in ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi.

Esiste anche il caso del diritto di soggiorno permanente maturato prima dei 5 anni

per esempio nel caso di lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando:

“ ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia; se il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purché abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni; il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni); il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.

In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:

Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;

Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.

Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente nei casi dal n.1 al n.4 è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.

Il diritto al soggiorno permanete si perde a seguito dell’assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore ai 2 anni consecutivi.

Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.

I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorni permanente dei genitori.

Per quel che concerne l’imposta di bollo, essa consiste nell’apposizione della marca da bollo da € 16.00 per la richiesta e di una marca da bollo da € 16.00 per ogni attestazione rilasciata.

dr. Roberto Gimigliano   2 dicembre 2020

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