Riconoscimento agli agenti di Polizia Locale dell’indennità di servizio esterno di vigilanza oltre all'indennità di ordine pubblico

Risposta al quesito dell'avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
03 Dicembre 2020

DOMANDA:
Gli agenti di Polizia Locale hanno lavorato, durante la stagione primaverile, alcune domeniche per eseguire le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle limitazioni imposte per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. Tenuto conto che: a) nel resto della settimana (da lunedì a sabato) gli agenti avevano svolto l'orario di lavoro ordinario (su turni) e, pertanto, la domenica corrispondeva al giorno di riposo settimanale; b) per ogni domenica, le ore di lavoro erano state quattro; c) le domeniche in argomento erano state pianificate con la Questura; si chiede se sia corretto riconoscere agli agenti il compenso di cui all'art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000 oltre all'indennità di ordine pubblico prevista dalla Circolare del Ministero dell'Interno datata 16/03/2020 (prot. 7.216).

Risposta

RISPOSTA:
Il quesito si incentra sulla problematica, controversa, della cumulabilità di una indennità accessoria, prevista all’interno di un contratto collettivo nazionale, con il trattamento di ordine pubblico erogabile (semplificando il ragionamento) per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge n° 121/81 e, in particolare, per i servizi operativi esterni relativi alle misure di contenimento dell’epidemia da “Covid 19”.
In particolare, molte circolari Prefettizie o del Ministero dell’Interno sostengono che, per la suddetta attività, al personale indicato dalle apposite ordinanze del Questore, compete l’indennità di ordine pubblico secondo le vigenti previsioni normative, anche se appartenente alla Polizia locale, per l’importo giornaliero di € 13,00; inoltre, il suddetto emolumento sarebbe incompatibile con l’eventuale erogazione di indennità per servizi esterni, come pure con il trattamento di missione, corrisposti anche dall’ente di appartenenza.  
La questione è eminentemente giuridica, al di là dei riflessi di un modesto compenso economico.
L’indennità alla quale si riferisce il Ministero è quella per il servizio esterno, di cui all’art. 56-quinquies del C.C.N.L. delle Funzioni Locali del 21.5.2018. L’istituto in questione può essere riconosciuto, come è noto, a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, rende effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.
Si aggiunga che l’articolo 56-quinquies del C.C.N.L. delle Funzioni Locali del 21.5.2018 ha introdotto l’indennità di servizio esterno, con un importo compreso tra 1 e 10 euro giornalieri, volta a compensare i rischi e disagi connessi all’espletamento “in via continuativa” di “servizi esterni di vigilanza”.
Ebbene, la questione comunque non ha riguardato solo la Polizia locale ma anche le forze di polizia statali in quanto si ha conoscenza che il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, con circolare 333-A n° 4968 del 03.04.2020, è intervenuto sull’indennità di O.P. che compete al proprio personale escludendo, anche per essi, la possibilità di applicare l’indennità autostradale e l’indennità di scalo ferroviario congiuntamente all’indennità di ordine pubblico.
Melius re perpensa, la circolare del 6 aprile u.s. del Capo della Polizia dispone che alle pattuglie della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria impiegate in servizi operativi su strada nell’ambito dell’emergenza Coronavirus possa essere corrisposta, “in via eccezionale” e per la durata dello stato di emergenza, l’indennità di ordine pubblico in regime di cumulo con, rispettivamente, l’indennità autostradale e con quella di vigilanza scalo.
Ciò detto in punto di prassi, appare utile richiamare, sul tema, la decisione della Corte dei Conti in relazione al cumulo dell’indennità di ordine pubblico con quella dei servizi esterni. Infatti, la questione del cumulo tra indennità di ordine pubblico, corrisposta al personale della polizia locale, impegnato nei servizi di emergenza epidemiologica “Covid-19”, così come disposti della competente questura, e l’indennità dei servizi esterni è giunta all’esame della magistratura contabile. La Corte dei conti del Veneto, con deliberazione n. 96/2020, infatti, in assenza di una soluzione dell’ARAN, ha risolto il problema precisando come la correlazione tra indennità di ordine pubblico e quella dei servizi esterni non possono essere considerate sovrapponibili rispetto alle indicazioni contrattuali, avendo queste ultime fatto riferimento alla non cumulabilità con le sole indennità delle condizioni di lavoro, rinvenibili nell’art.70-bis del CCNL 21/05/2018. Pertanto, sussistendone le condizioni, le indennità di cui 56 quinquies, comma 2, lett. d), del CCNL 2018 “Funzioni locali” possono essere erogate anche in presenza della remunerazione delle indennità di ordine pubblico pagate dalle prefetture, trattandosi queste ultime di indennità speciali erogate da “soggetti terzi”.
Si ritiene, quindi, di poter estendere le argomentazioni del giudice contabile sopra sintetizzate anche al caso di specie, riportato nel quesito proposto.

3 dicembre 2020   F.to Avv. Elena Conte

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