Cessione delle ferie solidali da alcuni dipendenti a favore di altri

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
04 Dicembre 2020

DOMANDA:
Con la presente si richiede la normativa riguardante la cessione delle ferie (solidali) da parte di alcuni dipendenti a favore di altri. Si chiede di sapere la procedura da seguire.
 

Risposta

RISPOSTA:
L’art. 30 del CCNL Funzioni locali 2016- disciplina le ferie e i riposi solidali, disponendo che su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
- le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni; 
- le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28 del predetto CCNL.

I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità sopra considerate possono presentare specifica richiesta all’ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Per la suddetta richiesta non è richiesta una particolare forma, né modalità, per cui è sufficiente una richiesta in carta libera o anche una semplice e-mail al Servizio Personale.
Ricevuta la richiesta, l’ente, tramite il competente Servizio, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. Pertanto, il competente Servizio (Personale) procede mediante un avviso in cui è richiesta l'eventuale disponibilità affisso nella intranet comunale e/o mediante una circolare diffusa tra il personale di tutti i servizi e gli uffici dell'ente.
I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. Anche in questo caso, non sono richieste forme particolari, per cui una semplice comunicazione in carta libera, anche via e-mail potrebbe andare bene.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 

Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 32 del CCNL anzidetto e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 

Una volta acquisiti le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.
Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

 

dott. Eugenio De Carlo   4 dicembre 2020
 

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