Diritto di posa del feretro

Risposta al quesito dell'avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
07 Dicembre 2020

DOMANDA:
Il nostro regolamento di polizia mortuaria non disciplina dettagliatamente quando e’ dovuto il diritto di posa di un feretro.
E’ prassi richiedere la tariffa di posa resti mortali, deliberata dalla Giunta, per la posa  in cappella o loculo o terreno solo se il feretro non combacia con quello dell’intestatario del contratto.
(es. posa ceneri in loculo già con feretro o non intestatario del contratto di concessione) 
Il dubbio e’ che il comportamento non sia corretto in quanto la concessione di un bene demaniale e’ un provvedimento che si conclude con il contratto di concessione; mentre la posa , diritto che deve essere pagato nel momento in cui si verifica l’esigenza.
 

Risposta

RISPOSTA:
Il quesito sembra ben cogliere quale possa essere la criticità di una scolta procedura quale quella prospettata. Infatti, è ben nota al richiedente la differenza e la fonte di legittimazione tra gli atti e i provvedimenti di competenza del consiglio comunale (art. 42 T.U.O.EE.LL.) e quelli di Giunta comunale (art. 48 T.U.O.EE.LL.). 
A tal proposito, è indiscusso che la disciplina della posa dovrebbe trovare spazio all’interno del regolamento di polizia mortuaria, la cui adozione ricade sotto la competenza del consiglio comunale.
È discutibile poi se la tariffa possa rientrare nella competenza della Giunta comunale o se comunque debba essere scolpita all’interno di un allegato del regolamento di polizia mortuaria; qui però si rientra nel campo dell’opinabile per cui il rischio di sbagliare, sebbene esista, è attenuato dalla vaghezza normativa e dalla pluralità di tesi sul tema.
Si conferma comunque l’orientamento, non scalfibile, che la casistica e le modalità del diritto di posa debbano albergare all’interno del corpo del regolamento di polizia mortuaria; nelle more del suo aggiornamento, sarebbe opportuno adottare una delibera di giunta, nella veste di atto di indirizzo, che individui temporaneamente e medio tempore, le casistiche e il modus operandi in modo da sottrarli ad un’applicazione discrezionale o comunque non supportata dalla corretta fonte regolamentare di legittimazione.

Avv. F.to Elena Conte             07/12/2020    

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