Competenza e termine deliberazione variazione bilancio solidarietà alimentare bis DL 154/2020

Risposta al quesito di Antonini Riccardo

Quesiti
di Antonini Riccardo
09 Dicembre 2020

DOMANDA:
Si chiede di sapere se la variazione al bilancio da effettuare entro il 30.12.2020 riguardante l'iscrizione di fondi assegnati dal Ministero ai Comuni a titolo di solidarietà alimentare (da portare in discussione nel mese di dicembre) sia da adottare ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL (in via d'urgenza). La perplessità nasce dalla lettura dell'art. 2 comma 3 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 che testualmente recita "Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta" attribuendo, a parere della scrivente, competenza primaria sull'argomento all'organo esecutivo. 
 

Risposta

RISPOSTA:
Si condivide l'interpretazione resa nel quesito, la previsione del Legislatore al comma 3 dell'articolo 2 del DL 154/2020 circa le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse ricevute per l'emergenza COVID-2019 è una deroga alla regola generale, come stabilita ai commi 3 e 4 dell'articolo 175 del TUEL. La disposizione in esame, prevedendo che: "Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta", eccezionalmente per l'esercizio 2020 riconosce competenza primaria alla Giunta e consente di deliberare una variazione al bilancio oltre il 30 novembre.
In ogni caso, trattandosi di mera facoltà non è escluso che la delibera di variazione dell'organo esecutivo sia ratificata da parte del consiglio comunale.


Riccardo Antonini 07/12/2020

 

 

DOMANDA CHIARIMENTO 08/12/2020:
Se ho ben capito posso adottare un atto ai sensi del comma 3 articolo 2 del DL 154/2020 senza parere del revisore e portandolo a ratifica del Consiglio entro il mese di dicembre?


RISPOSTA  CHIARIMENTO:
Si conferma che per la variazione in oggetto non è necessario il parere preventivo del revisore dei conti, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL il controllo avverrà in sede di rendiconto.
Per quanto attiene la ratifica del Consiglio comunale, si ribadisce che, eccezionalmente per il caso in esame, non è obbligatoria, se però il Consiglio decide di provvedervi si conferma che dovrà farlo entro il 31/12.


Riccardo Antonini 10/12/2020
 

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