Approfondimento di Michele Deodati

Scia edilizia: contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta

Servizi Comunali Attività edilizia
di Deodati Michele
14 Dicembre 2020

Approfondimento di Michele Deodati                                                                                                                 

Scia edilizia: contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta

 

Michele Deodati

 

 

Nel caso affrontato dalla Sezione I del Consiglio di Stato, Parere n. 1848 del 17 novembre 2020, si dirime il contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta in materia di Scia edilizia.

 

Il fatto

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alcuni privati hanno impugnato l’ordinanza comunale con la quale si disponeva la demolizione di un portico in ampliamento realizzato a seguito della presentazione di una Scia edilizia.

In seguito a verifica, sono emerse difformità tra quanto realizzato e il progetto allegato al titolo abilitativo, e di conseguenza è stata ordinata la demolizione delle opere abusive.

 

La fattispecie

Nel caso concreto, la normativa regionale prevedeva che la misura inibitoria e ripristinatoria potesse essere adottata comunque pur dopo il decorso dei trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a., in maniera generalizzata per gli interventi di ristrutturazione edilizia e, per gli interventi di minore incidenza urbanistico-edilizia soggetti a s.c.i.a, in presenza di altri presupposti, che non sono comunque quelli relativi all’esercizio dell’autotutela decisoria contemplati dall’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990.

 

Il contrasto tra norme: la risoluzione

È dunque evidente il contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta, in quanto nella previsione locale è più ampio il potere dell’amministrazione di irrogare la misura inibitoria e ripristinatoria pur dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della Scia,  e senza che l’esercizio di tale potere sia sottoposto alla verifica dell’esistenza dei peculiari presupposti dell’annullamento di ufficio. In particolare, la norma regionale consente l’esercizio del potere inibitorio pur dopo il termine di trenta giorni anche in caso di contrasto dell’intervento con la normativa urbanistica, mentre la sopravvenuta norma statale, generalizzando l’obbligo di autotutela, prevede anche per tale ipotesi l’adozione della misura ripristinatoria solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, relativi all’annullamento d’ufficio.  

la sopravvenienza di una norma statale di principio in materia di legislazione concorrente (quale è quella del governo del territorio) determina l’automatica abrogazione della preesistente norma regionale in contrasto con essa.

 

L’autotutela sulla Scia

L’esercizio dell’autotutela in materia di Scia merita un approfondimento. Non si tratta di annullamento in senso proprio, in quanto manca un provvedimento amministrativo di primo grado da ritirare, considerandosi che la SCIA non è un provvedimento amministrativo in forma tacita e non dà luogo ad un titolo costitutivo provvedimentale, costituendo piuttosto una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge.

E’ comunque una forma di intervento amministrativo in autotutela – ha chiarito il Parere del Consiglio di Stato n. 1848 del 17 novembre 2020 – considerandosi che il potere interviene su di un titolo abilitativo ormai formatosi (sia pur per effetto della dichiarazione di volontà del privato ed in assenza di un provvedimento amministrativo) e una volta decorso il termine ordinario di trenta giorni normativamente previsto per l’esercizio dello stesso in via ordinaria; richiedendo, altresì, la disposizione normativa l’esistenza dei presupposti (sostanziali e procedimentali) necessari per l’annullamento di ufficio.

30 novembre 2020

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