Annotazione sentenza adozione

Quesiti
di Pasquini Agostino
24 Agosto 2017

DOMANDA:

Ricevo dal Tribunale dei Minori la sentenza di adozione ai sensi art. 44 L.B L.184/83 cittadino italiano coniugato con madre del minore che chiede di adottarlo per annotarlo su atto di nascita in possesso dell'interessato.

Al momento dell'istanza il ragazzo era minorenne, alla data di emanazione della sentenza e del successivo passato in giudicato, era divenuto maggiorenne; per la cittadinanza come mi comporto? Posso consideralo minore e quindi fare attestazione del Sindaco?

In sentenza non riportano nulla in merito al cognome, ma l'interessato vorrebbe avere anche il cognome dell'adottante, lo aggiungo dopo aver ricevuto io la dichiarazione da parte dell'interessato dell'aggiunta del cognome? 

 

Risposta

RISPOSTA:

La sentenza pervenuta dal tribunale per i Minorenni , che dovrà per inciso essere prima trascritta nei registri degli atti di nascita e poi annotata a margine dell’atto di nascita del soggetto , è stata pronunciata ai sensi dell’art. 44 della legge 184/1983 e riguarda pertanto un soggetto minore di età.

Se non ha già la disponibilità dell’atto di nascita, visto che il soggetto è straniero, dovrà attivare la madre per il suo reperimento, debitamente tradotto e legalizzato, nel paese di origine.

Riguardo alla cittadinanza , la cui trasmissione è sancita dall’art. 3 della legge 91/1992, in passato si è pronunciata l’Avvocatura di Stato chiarendo che la cittadinanza nei casi come quello rappresentato dovrà essere riconosciuta a far data dalla sentenza di adozione, data dalla quale decorrono gli effetti dell’adozione in casi particolari.

Nello specifico si dovrà emettere attestazione sindacale con la quale si darà atto che il soggetto ha acquistato la cittadinanza italiana a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza in cancelleria ( è dalla data del deposito infatti che decorrono gli effetti delle sentenze italiane).

L’attestazione andrà a sua volta trascritta e poi annotata a margine dell’atto di nascita, dopo l’annotazione di adozione.

L’adottato non dovrà dichiarare nulla riguardo al cognome ma per effetto dell’art. 55 della legge 184/1983 che rimanda all’applicazione dell’art. 299 del c.c. ( cognome dell’adottato maggiorenne) allo stesso competerà automaticamente il cognome dell’adottante anteposto al proprio. Con l’apposizione a margine dell’atto di nascita dell’annotazione di cui alla formula n. 123 si indicherà espressamente il cognome a lui spettante  

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