Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
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Spostamenti e “coprifuoco”: con il DPCM 3 dicembre arriva la stretta per le festività
Servizi Comunali Provvedimenti conseguenti a calamità naturali Tutela salute pubblicaApprofondimento di Michele Deodati
Spostamenti e “coprifuoco”: con il DPCM 3 dicembre arriva la stretta per le festività
Michele Deodati
Dopo un confronto serrato con le categorie economiche e le Regioni, il Presidente Conte ha messo la firma sul DPCM 3 novembre 2020, cui spetta il compito di regolamentare la vita degli italiani nelle prossime settimane, compresi i momenti particolarmente critici di Natale e Capodanno.
Confermate le ormai note regole sull’uso di dispositivi e distanziamento interpersonale, il decreto introduce alcune novità sugli spostamenti e sul “coprifuoco”, in applicazione di quanto già si era stabilito con il recentissimo D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020.
Coprifuoco e spostamenti: le novità
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Alla fine, nel Governo è prevalsa la linea del rigore, e a fare discutere di più è stato l’obbligo di permanenza del proprio comune per le Festività. È vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
Entrata in vigore e durata delle misure: il caso degli ingressi dall’estero
Il DPCM 3 dicembre si applica dal 4 dicembre 2020, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ed è efficace fino al 15 gennaio 2021.
Per quanto riguarda le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020, si continuerà ad applicarle fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.
Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a) del DPCM 3 dicembre, si applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. In base ad esse, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, vige l’obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell’attestazione, si applicano le procedure dettate dai commi da 1 a 5, che impongono restrizioni agli spostamenti, isolamento e controlli dell’Autorità sanitaria. Fino al 9 dicembre 2020 continua ad applicarsi l’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, in base al quale, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, vigono i seguenti obblighi:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Le disposizioni del DPCM 3 dicembre si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
7 dicembre 2020
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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