Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Ordinanze sindacali anti Covid-19, stop and go dei giudici amministrativi
Servizi Comunali Diritto allo studio Provvedimenti conseguenti a calamità naturali Tutela salute pubblicaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Ordinanze sindacali anti Covid-19, stop and go dei giudici amministrativi
Amedeo Di Filippo
Due a favore e uno contro. È l’esito degli ultimi tre decreti con cui il Tar Campania, quello della Puglia e la sezione staccata di Catania del Tar Sicilia hanno, rispettivamente, respinto e accolto le richieste di sospensione di altrettante ordinanze con cui alcuni Sindaci hanno sospeso le attività didattiche in presenza.
Tar Campania
Col decreto n. 2205 del 27 novembre il presidente del Tar campano respinge la richiesta di sospensione dell’ordinanza con la quale, sul presupposto della urgente e persistente necessità di evitare la diffusione del contagio da Covid-19 nel territorio di pertinenza, un Sindaco ha inteso mantenere la sospensione delle attività didattiche in presenza, nonostante l’Ordinanza regionale, e prima ancora il DPCM 4 novembre 2020, ne avessero consentito la ripresa.
Infatti, la misura risulta assunta sulla base dell’art. 50 del Tuel ed è motivata, non irragionevolmente, dall’espressa esigenza, di carattere contingibile, di contenere il contagio su scala locale, atteso l’allarmante tasso stimato che non può evidentemente essere stato preso in considerazione né dalle misure statali né da quelle regionali, tarate e mediate su ben diversa, e più ampia, scala territoriale, nonché in ragione dell’apicale principio di precauzione, invocato nell’attesa di consolidare i risultati dello screening della popolazione scolastica, dei docenti e del personale di supporto, come disposto anche nelle pertinenti Ordinanze regionali.
Tar Puglia
Il decreto n. 729 del 26 novembre parimenti stabilisce di non sospendere un’ordinanza sindacale volta a sua volta a sospendere esclusivamente le attività didattiche in presenza delle classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. Infatti, si legge, l’intervenuta emanazione del DPCM 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente.
Tar Sicilia
Decisione opposta ha invece assunto il presidente della sezione di Catania col decreto n. 814 del 24 novembre, che sospende l’ordinanza con la quale un Sindaco, in assenza di specifica motivazione di puntuali e significative ragioni particolari per le quali il comune non si allinei alle decisioni nazionali in materia di istruzione, dispone la chiusura delle scuole pubbliche e parietarie dell'infanzia, elementari e medie, quale misura di contrasto al diffondersi dell’epidemia da Covid-19. Non ha, in particolare, ritenuto sufficiente la motivazione in cui si fa riferimento al fatto che nel Comune il numero dei contagi è aumentato in maniera considerevole e che “parte dei contagiati si rilevano tra la popolazione scolastica”; ciò in quanto tale circostanza, non meglio precisata, non appare di per sé indicativa di una particolare deviazione da quanto accade in ambito regionale o nazionale, così come, alla data del provvedimento (9 novembre 2020), l’incremento significativo dei contagi costituiva un fenomeno che riguardava l’intero territorio nazionale e, conseguentemente, l’intero ambito regionale.
Nel caso di specie, poi, la decisione assunta dal Sindaco interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM in data 3 novembre 2020, il quale colloca la Regione in cui è sede il Comune interessato tra le aree a media criticità (cosiddetta “zona arancione”)”, anche tenuto conto che persino per le aree ad alta criticità (cosiddette “zone rosse”) è prevista la didattica in presenza nelle scuole elementari.
9 dicembre 2020
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