Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Un emendamento alla proposta della legge di bilancio 2021 apre al Welfare e al contributo di solidarietà per il personale degli enti locali

Servizi Comunali welfare aziendale
di Giannotti Vincenzo
15 Dicembre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                               

Un emendamento alla proposta della legge di bilancio 2021 apre al Welfare e al contributo di solidarietà per il personale degli enti locali.

Vincenzo Giannotti

Si ricorda come, in merito all’art.72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura solo in caso di disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Pertanto, se l’ente non ha già in passato stanziato risorse a tale finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la citata disciplina dell’art.72 del CCNL del 21.5.2018. Il CCNL non prevede altre e diverse forme di finanziamento, neppure attraverso l’utilizzo delle generali risorse decentrate. La questione ha posto specifici problemi anche in relazione al periodo sanitario emergenziale, ma l’ARAN, con orientamento applicativo CFL71a del 28 settembre 2020, ha confermato l’impossibilità di una diversa lettura della normativa, nonostante il periodo emergenziale. Un emendamento alla proposta della legge di bilancio 2021 presentato alla Commissione parlamentare V°, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, ha riaperto la questione agendo su due direttrici. La prima sulla possibilità degli enti locali di destinare specifiche risorse al welfare integrativo per i propri dipendenti. La seconda direttrice prevede un intervento specifico di un contributo di solidarietà per il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti a Casse di Previdenza assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario.

Welfare integrativo

Uno specifico emendamento alla proposta della legge di bilancio 2021, ha previsto che gli enti locali che possono assicurare il rispetto degli equilibri finanziari, possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018.

Si precisa come l’art.72. comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;

b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;     

d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

e) polizze   sanitarie   integrative   delle   prestazioni   erogate   dal   servizio   sanitario   nazionale.

In questo caso, a partire dal 2021, qualora l’emendamento dovesse giungere al traguardo, gli enti locali avranno la possibilità di inserire risorse addizionali, fuori dal limite di crescita del salario accessorio, da destinare a finalità assistenziali specifiche risorse, purché le medesime non creino situazione di squilibrio dei conti degli enti locali.

Contributo di solidarietà

Sempre con il medesimo intervento legislativo l’emendamento si propone di permettere agli enti locali un soccorso ai propri dipendenti che avessero destinato specifiche risorse alla previdenza complementare a Casse di previdenza ora assoggettate a procedura di liquidazione con il rischio di perdere la quota capitale versata. Pertanto, si prevede che “al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro”. Gli enti locali dovranno recuperare le risorse trasferite con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

  • mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;
  • mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada;
  • mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;
  • avvalendosi della possibilità di rinunciare a parte delle proprie capacità assunzionali così come previste dal cosiddetto decreto Salva Roma (d.l. 16/2014).

In merito alle modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza

unificata Stato città ed autonomie locali.

9 dicembre 2020

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