Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Per la compartecipazione degli utenti dei servizi sociali vale solo il reddito a fini ISEE

Servizi Comunali Servizi alla persona
di Di Filippo Amedeo
16 Dicembre 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                                         

Per la compartecipazione degli utenti dei servizi sociali vale solo il reddito a fini ISEE

Amedeo Di Filippo

 

È illegittimo il Regolamento comunale per il sostegno economico a persone con disabilità nella parte in cui individua le componenti economiche degli interventi a carico dell’utente non solo sulla base dell’ISEE ma anche considerando le entrate effettivamente disponibili. Lo afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7850 del 10 dicembre (file allegato).

La legittimazione attiva

Una associazione ha chiesto l’annullamento del regolamento con cui un Comune ha disciplinato le modalità di sostegno economico ai “progetti di vita” in favore delle persone con disabilità, in quanto avrebbe imposto le componenti economiche degli interventi a carico dell’utente non solo sulla base e in proporzione al suo ISEE socio-sanitario, ma anche ponendo a fondamento un criterio economico aggiuntivo, individuato nelle “entrate effettivamente disponibili”. Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo carente la legittimazione ad agire dell’associazione per difetto del requisito di rappresentatività e perché non ha dimostrato alcun interesse generale, attuale e concreto ad evitare un pregiudizio per l’intera categoria che vorrebbe rappresentare. La terza sezione del Consiglio di Stato accoglie l’appello.

Il Tar aveva ritenuto che la legittimazione ad agire dell’associazione presupponesse la rappresentatività, la stabilità e la continuità dell’attività svolta al momento della presentazione del ricorso, mentre nel caso di specie l’associazione era stata costituita subito prima della presentazione del ricorso con la finalità di proporre l’impugnazione. I giudici di Palazzo Spada ne hanno invece ritenuto sussistente la legittimazione attiva ricordando la “giurisprudenza ben risalente di oltre cinquant’anni” che ritiene non necessaria, ai fini dell’impugnazione dell’atto amministrativo, una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore, ben potendo il giudice, all’esito di una verifica concreta della rappresentatività, ammettere l’esercizio dell’azione anche al di fuori di casi tassativamente indicati dalla legge.

In linea col ruolo che l’art. 2 Cost. assegna alle formazioni sociali e con la più evoluta impostazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost., si legge nella sentenza, il percorso compiuto dal legislatore è stato contraddistinto dall’esistenza di un diritto vivente che secondo una linea di progressivo innalzamento di tutela ha dato protezione giuridica ad interessi sostanziali diffusi riconoscendone il rilievo per il tramite di un ente esponenziale che se ne assume la rappresentanza.

La compartecipazione

Relativamente al calcolo della compartecipazione al costo del servizio, oltre ai criteri ISEE il Regolamento fa invece riferimento alle “entrate effettivamente disponibili” e alle “risorse economiche personali”, per cui contraddice il principio di evidenziazione della situazione economica dell’assistito per le prestazioni sociosanitarie a favore delle persone con disabilità.

Ribadito il principio secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale nell'adozione del regolamento comunale che disciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, la sezione ricorda le sentenze nn. 838, 841 e 842 del 29 febbraio 2016 con cui lo stesso Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità della inclusione, tra i componenti del reddito ai fini ISEE, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.

La conseguenza è che sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di "reddito" ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza ma sono importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità. Di conseguenza, la definizione del livello di compartecipazione del costo delle prestazioni deve avvenire mediante l'applicazione dell'ISEE così determinato e queste indennità non possono essere ad altro titolo considerate reddito da valutare ai fini della compartecipazione al costo dei servizi erogati.

ISEE zero

Per ultimo, la sezione chiarisce che in presenza di ISEE pari a zero è illegittima l’imposizione di una contribuzione, ancorché minima, a carico del richiedente. E questo perché, essendo l’Indicatore “livello essenziale delle prestazioni”, costituisce l’unico strumento per la corretta misurazione della condizione economica del nucleo familiare e poiché include la componente reddituale e quella patrimoniale realizza l’equità nell’accesso alle prestazioni sociali. Di conseguenza, un ISEE nullo non può che significare l’impossibilità dell’interessato di partecipazione al budget, da cui consegue la gratuità dei servizi sociosanitari offerti dal Comune, pena la palese elusione del principio di equità insito nelle norme.

16 dicembre 2020

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