Indennità di funzione del Sindaco

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
17 Dicembre 2020

In riferimento all’aumento dell’indennità di funzione del Sindaco ai sensi dell’art. 57-quater comma 1 del DL 124/2019 di richiedono i Vs pareri in merito alle seguenti questioni: 

- se l’aumento viene disposto con deliberazione di Giunta Comunale nel corrente mese (dicembre 2020) è legittima la decorrenza dello stesso dal 1^ gennaio 2020 (soprattutto in relazione alla delibera della Corte dei Conti, regione Lombardia n. 67/2000)? 

- per il calcolo dell’aumento, nelle more dell’emanazione del D.M. previsto dall’ art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l’indennità di funzione agli amministratori deve essere determinata in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, oppure, a discrezione dell’Ente, fino all’85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (quindi anche fino alla sola copertura fornita da contributo dello Stato, circa  il 55% dell’ aumento massimo possibile)? 

- Visto il DM del 23 luglio 2020 (G.U. Serie Generale n.194 del 04-08-2020), il ristoro dello Stato concorre alla copertura del solo il compenso o anche degli ulteriori oneri riflessi (IRAP) a carico dell’Ente? 

In relazione alla decorrenza dell’aumento dell’indennità (da capire se va dall’esecutività della deliberazione di Giunta Comunale o dal 1 gennaio 2020) si fa presente che l’Ente deve ancora pagare le indennità agli amministratori per l’anno 2020, in quanto lo farà come di prassi entro la fine del corrente mese.

 

Risposta

In aderenza al parere della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia e ai principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n.14 del 24 giugno 2019, che specificano, richiamati anche nel parere del Ministero dell’Interno del 27.2.2020 a proposito dell’incremento del compenso dei revisori dei conti, in armonia con il principio di normale irretroattività degli atti amministrativi, si ritiene che l’incremento decorra da quando sia stato deliberato dalla Giunta. 

Per i giudici contabili, infatti, “…la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa un tetto massimo “nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, induce a ritenere indispensabile una previa delibera del comune di individuazione dell’entità dell’aumento da accordare e delle risorse all’uopo necessarie”.
I giudici, inoltre, hanno anche evidenziato che la norma in discorso valorizza l’autonomia l’ente, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento e, al contempo, richiede necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria. 

Del resto l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157, che ha introdotto il comma 8-bis all’art.  82 D.lgs. 267/2000,  il  quale dispone che la misura dell'indennità' di funzione di cui al  medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti,  e'  incrementata  fino  all'85  per  cento  della   misura dell'indennità' spettante ai sindaci dei comuni con popolazione  fino a 5.000 abitanti, era già in vigore dal 1° gennaio 2020. Infatti, il DM era previsto dai  commi  2  e  3  del  richiamato  art.  57-quater solo a titolo di concorso alla copertura del  maggior  onere  sostenuto  dai  comuni. 

Quanto alle voci di rimborso si ritiene che sia ricompresa anche l’irap atteso che il DM fa riferimento genericamente  al “maggior onere  sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità' di funzione”, senza distinguere tra emolumenti ed accessori, ma con espressione assai lata e onnicomprensiva. 

15 dicembre 2020          Eugenio De Carlo  

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