Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiSi richiede assistenza in merito la trascrizione di una sentenza straniera di divorzio di una iscritta Aire pervenuta a mezzo consolato. Dall'esame della sentenza e della traduzione poco chiara non si evincono tutte le condizioni di cui agli artt. 64 e 65 della L. 218/1995 (ad es. non trovo la data del passato in giudicato). Come operare in merito?
Il Titolo IV della legge n. 218/95 disciplina il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri (ivi comprese le sentenze straniere di divorzio) e prevede, in ossequio al principio della libera circolazione internazionale dei provvedimenti stranieri, il riconoscimento automatico in Italia di quelle sentenze e di quei provvedimenti stranieri che possiedono i requisiti previsti dall’art. 64 e seguenti, senza dover far ricorso all’Autorità giudiziaria.
L’art. 64 della legge n. 218/95 statuisce semplicemente che «la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando ...».
Anche nel caso in cui la richiesta di riconoscimento provenga da un cittadino straniero coniugato con un cittadino italiano iscritto in AIRE non si rilevano problematiche (ed ovviamente anche nel caso contrario).
Alcuni autori, più allineati con le istruzioni date dal Ministero dell'Interno nel Massimario per l'ufficiale dello stato civile, sostengono che, in assenza di dati certi o poco chiari l'atto formato all'estero non sia trascrivibile, anche in ragione del fatto che di quell'atto non risulterebbe poi possibile rilasciare certificazione. Esistono anche pareri contrari ritenendo sufficiente non rilasciare certificazione fintanto che non si provvederà all'integrazione dei dati mancanti provvedendo direttamente ad una integrazione mediante attestazione rilasciabile dalle autorità competenti per lo Stato estero ove il divorzio fu celebrato (anche il Consolato in Italia). A fronte di quest'ultimo orientamento vi è chi ritiene che gli atti formati all'estero non possano essere soggetti a correzioni o rettifiche a cura diretta dell'ufficiale dello stato civile, in ragione del fatto che gli artt. 95 e 100 del D.P.R. n. 396/2000 riservano tale "potere" al Tribunale.
Personalmente ritengo che gli atti formati all'estero non possano essere trascritti se mancanti delle notizie fondamentali rispetto all'evento cui si riferisce l'atto stesso. Dunque, in assenza di elementi indispensabili, conformemente alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, quegli atti non risultano trascrivibili.
Riterrei non corretto (arbitrario?) un comportamento differente.
17 dicembre 2020 Roberto Gimigliano
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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