Codifica capitoli di entrata e di spesa per il sostegno alle attività economiche delle aree interne a seguito dell'emergenza covid

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
22 Dicembre 2020

Si chiede come codificare i capitoli, di entrata e di spesa, per il sostegno alle attività economiche delle aree interne a seguito dell'emergenza covid commi 65-ter e 65-quinquies art.1 legge n. 205 del 27.12.2017.

«65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. »

Risposta

Si premette che il fondo per gli interventi a sostegno delle attività economiche delle aree interne di cui all'articolo 65-ter riportato nel quesito è stato istituito con la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 313) e successivamente incrementato con ulteriori fondi con il decreto legge n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) che ha inserito il comma 65-quinquies..

Il DPCM 24 settembre 2020 (in Gazz. Uff. n. 302 del 4 dicembre 2020) ha provveduto alla ripartizione del fondo suddetto, specificando all'articolo 4 che tali somme debbono essere utilizzate per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, azioni che possono ricomprendere:

  1. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
  2. iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
    Tanto premesso, la codifica dei corrispondenti capitoli di bilancio andrà così definita:
  1. per la parte entrata, trattandosi di un trasferimento, la stessa va contabilizzata al titolo 2, tipologia 101, categoria 01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) - codice E. 2.01.01.01.xxx;
  2. per la parte spesa, la classificazione in bilancio dipende dal tipo di intervento che l'Ente intende porre in essere: qualora si tratti di contributi per spese di gestione (precedente lettera a) l'intervento si configura come un contributo in conto esercizio, e quindi rappresenta un trasferimento corrente, e la relativa codifica sarà U.1.04.03.99.xxx (trasferimenti correnti a imprese); qualora invece si intenda erogare dei contributi in conto capitale o in conto impianti (precedente lettera b) la relativa codifica sarà U.2.03.03.03.xxx (contributi agli investimenti a imprese).
    18 dicembre 2020               Ennio Braccioni
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