Permessi legge 104/1992

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
22 Dicembre 2020

Un dipendente che usufruisce della legge 104/92 a giorni, con orario giornaliero di ore 6:12 per 5 giorni e il sesto giorno (il sabato) ha un orario di 5 ore, quando utilizza il giorno la l.104/92 viene considerato 1 giorno sia che la giornata lavorativa sia da 6:12 che da 5 ore? I giorni fruibili sono sempre 3, a prescindere dall’orario di lavoro svolto?

Risposta

L’art. 33 del CCNL F.L. 2016-2018 dispone che i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Secondo l’ARAN (RAL 1433) il limite delle 18 ore mensili si riferisce solo ed esclusivamente all’ipotesi della frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso retribuito riconosciuti dall’ 33, comma 3, della legge n. 104/1992. In sostanza, ad avviso dell’ARAN, “ il contratto ha previsto la frazionabilità oraria dei suddetti tre giorni di permesso per l’assistenza ai portatori di handicap, ma solo entro il limite delle 18 ore mensili. Conseguentemente, questo limite non può essere esteso anche alla diversa ipotesi della fruizione a giornate dei permessi, secondo le previsioni dell’art.33, comma 3, della legge n.104/1992. Questa, infatti, si limita ad attribuire al dipendente il diritto a tre giornate mensili di permesso per l'assistenza di soggetti portatori di handicap. Nulla dice (né avrebbe potuto dire) in ordine alla durata in ore di tale giornata, per l'evidente considerazione che questa può abbondantemente variare in relazione alle diverse previsioni della contrattazione collettiva o dell'organizzazione del lavoro. Per il caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri, la scrivente Agenzia, in altri orientamenti applicativi, ha già avuto modo di affermare che, in tale circostanza, per ogni periodo di 6 ore di permesso si deve computare la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e che quindi coerentemente solo un residuo di ore non inferiore a sei può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (che potrà essere fruito, però, anche in una giornata di 9 ore destinata al rientro pomeridiano).

Pertanto, nel caso di specie si ritiene che:

a)     nel caso di orario giornaliero di ore 6:12, il permesso se superiore a 6 ore sarà considerato pari ad 1 giorno di permesso; se inferiore, le ore si sommeranno ad altre;

b)    nel caso di orario giornaliero di 5 ore, invece, il permesso se non inferiore pari a 5 ore sarà considerato pari a 1 giorno di permesso; se inferiore le ore si sommeranno alle altre.

Infatti, come osserva l’ARAN la norma nulla dice in ordine alla durata in ore della giornata di permesso per l'evidente considerazione che questa può abbondantemente variare in relazione alle diverse previsioni della contrattazione collettiva o dell'organizzazione del lavoro di ogni ente.

18 dicembre 2020         Eugenio De Carlo   

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