Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
QuesitiSi richiede se per un nostro dipendente occupato nel servizio vigilanza e custodia che lavora una settimana di mattina 7.30-14.42 (7.12 ore al giorno, 36 ore settimanali) e una settimana di pomeriggio 12.48-20.00 (7.12 ore al giorno) è dovuta l'indennità turno del 10% di maggiorazione oraria come riportato dall'art. 23 del CCNL.
Il regime del lavoro in turno, con il pagamento della relativa indennità, presuppone l’esistenza di “strutture” operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore (si tratta di orario di servizio e non di orario di lavoro). L’Aran ha precisato che un orario di servizio di almeno 10 ore deve essere continuativo, nel senso che richiede l’erogazione delle prestazioni per tutta la durata della fascia oraria interessata. Lo scopo delle turnazioni è proprio quello di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio in una determinata fascia oraria di almeno 10 ore. Tale precisazione appare molto importante in quanto chiarisce che l’indennità di turno non può essere erogata ai dipendenti addetti a un servizio (aperto su cinque o sei giorni indifferentemente) che non abbia un orario di apertura che garantisca almeno 10 ore giornaliere per tutti i giorni di apertura.
18 dicembre 2020 Daniele Conforti
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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