Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Omessa applicazione del coefficiente di rivalutazione sul costo di costruzione e conseguente possibile responsabilità erariale
Servizi Comunali Responsabilità amministrativaApprofondimento di Mario Petrulli
OMESSA APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE SUL COSTO DI COSTRUZIONE E CONSEGUENTE POSSIBILE RESPONSABILITÀ ERARIALE
di Mario Petrulli
L’omessa applicazione del coefficiente di rivalutazione[1] sul costo di costruzione determina responsabilità erariale in capo al responsabile dell’ufficio tecnico solo quando la pretesa creditoria si estingue per l’inutile decorso del relativo termine di prescrizione o di decadenza, sicché l’entrata non conseguita dalla P.A. a tempo debito diviene irrealizzabile anche in futuro: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Puglia, nella sent. n. 450, depositata il 15 dicembre 2020.
Ed infatti, il requisito dell’attualità del pregiudizio alla sfera giuridico-patrimoniale della Pubblica Amministrazione è elemento costitutivo dell’illecito erariale, dovendosi escludere la risarcibilità di danni meramente “astratti” o “futuri” e, dunque, “ipotetici”, con la conseguenza che non si potrà avere condanna se non è ancora decorso il termine decennale di prescrizione per poter richiedere il maggior importo al titolare del permesso di costruire.
Non si tratta di una sentenza isolata: al contrario, è opportuno evidenziare che già la Corte dei conti, sez. appello della Regione Puglia, in un caso di introito di minori somme da parte del Comune per omesso adeguamento del “contributo di costruzione” da parte degli uffici comunali competenti - ha disposto, con sentenza n. 215 del 27 settembre 2020, l’assoluzione dell’incolpato per insussistenza dei requisiti di certezza ed attualità del danno.
In particolare, il revirement della sezione d’Appello trae spunto dall’arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla natura giuridica del contributo di costruzione, secondo cui “[…] gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio”[2].
Alla luce della qualificazione della natura paritetica del rapporto intercorrente tra il Comune ed il beneficiario del permesso di costruire con riferimento alle obbligazioni pecuniarie ad esso connesse, rientra fra i poteri della Pubblica Amministrazione quello di procedere - entro il termine di prescrizione decennale - alla modifica dell’importo del contributo, trattandosi “[…] di una determinazione che obbedisce a prescrizioni desumibili da tabelle, in ordine alla quale l'amministrazione comunale si limita ad applicare dei parametri, aventi per la stessa natura cogente, laddove è esclusa qualsivoglia discrezionalità applicativa […]”[3].
La medesima pronuncia rimarca, inoltre, come “ […] nell'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal rilascio del titolo edilizio, […] sia sempre possibile, e anzi doverosa, da parte della pubblica amministrazione, nell'esercizio delle facoltà connesse alla propria posizione creditoria, la rideterminazione del contributo, quante volte la pubblica amministrazione si accorga che l'originaria liquidazione di questo sia dipesa dall'applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi, vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato, o da un semplice errore di calcolo, con l'ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato”[4]. Tantopiù che “La possibilità di integrale riscossione del quantum dovuto neppure trova limite nella tutela del legittimo affidamento e del principio di buona fede dei cittadini (art. 1175 e 1375 c.c.), tenuto conto che, come chiarito dalla giurisprudenza ordinariamente, l'oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione rende vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell'interessato con l'ordinaria diligenza”[5].
É allora evidente che, a fronte del potere-dovere dell’Amministrazione di procedere alla rideterminazione del contributo di costruzione entro il termine decennale di prescrizione, il vulnus derivante dal rilascio del permesso di costruire previo pagamento del costo di costruzione in misura inferiore a quella di legge é meramente potenziale e, come tale, inidoneo a costituire elemento caratterizzante della responsabilità amministrativa.
Solo nell’ipotesi di inutile decorso del termine suddetto il danno assume una connotazione in termini di attualità, poiché a questo punto si concretizza un’effettiva deminutio patrimoniale per il Comune.
Di conseguenza, quale utile strategia processuale in caso di chiamata in giudizio da parte della Corte dei conti, è importante invocare, ricorrendone la fattispecie, la non attualità del danno per mancato decorso del termine di prescrizione decennale per la richiesta del maggior importo dovuto a titolo di aggiornamento.
21 dicembre 2020
[1] Art. 16, comma 9, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001): “Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.”
[2] Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12.
[3] Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12.
[4] Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12.
[5] Corte dei Conti, Sez. II^ Appello, 27 settembre 2020, n. 215.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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