Risposta al quesito del Dott. Pietro Rizzo
QuesitiVorrei sapere se in un comune sotto i 3000 abitanti, come il nostro, in cui il Sindaco è anche Responsabile dell'Area Amministrativa, può lo stesso Sindaco essere individuato come responsabile della pubblicazione.
L'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, prevede che gli Enti Locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
La predetta norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche. Si ritiene utile precisare che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, ai fini della sua concreta applicazione, richiede che l'attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali ai componenti degli organi esecutivi, ed il conseguente potere degli stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale, debbano essere previsti da specifiche norme regolamentari organizzative (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008).
L'adozione della norma organizzativa si pone, pertanto, quale condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo in questione, con la conseguenza che, in mancanza di detto preliminare adempimento, si renderebbe, di fatto, inapplicabile la norma stessa (T.A.R. Emilia Romagna, sez. staccata di Parma sentenza n. 160 del 2009).
La modifica apportata alla norma in questione dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, non solo ha esteso tale facoltà anche ai Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ma ha anche abrogato la condizione precedentemente prevista, che imponeva la verifica preliminare dell'assenza non rimediabile, nella struttura comunale, di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.
In merito al responsabile della pubblicazione degli atti è previsto (Gruppo di lavoro AgID: Redazione di linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA - Linee Guida maggio 2016) che le amministrazioni pubbliche individuano tra i propri dipendenti anche il responsabile della pubblicazione, che di norma coincide con il responsabile della gestione documentale o, se previsto, con il coordinatore della gestione documentale con il compito di: a) assicurare la regolarità e i tempi della pubblicazione; b) inviare i certificati di avvenuta pubblicazione; c) garantire l’immodificabilità, l’integrità e la leggibilità dei documenti pubblicati.
Pertanto, sulla base di quanto prima esposto, per individuare il Sindaco come responsabile della pubblicazione degli atti è necessaria oltre alla norma regolamentare prevista dal comma 23 dell’art. 53 della legge 388/2000, di cui si presume l’Ente già disponga, anche di un’apposita norma del regolamento per il funzionamento degli atti on line, che preveda l’affidamento della responsabilità della pubblicazione degli atti al Responsabile del servizio dell’area amministrativa, incarico al momento espletato dal Sindaco.
18 dicembre 2020 Pietro Rizzo
Ministero dell’Interno Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 4 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: