Fondi solidarietà alimentare

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
24 Dicembre 2020

Questo Comune ha incassato la seconda tranche dei Fondi per la solidarietà alimentare all'inizio del c.m. e domani provvederà alla consegna materiale, agli aventi diritto dei relativi buoni spesa che gli stessi provvederanno a consegnare ai rivenditori autorizzati i quali, sicuramente, emetteranno le relative fatture nell'anno 2021. Alla luce di quanto innanzi la spesa è da considerarsi esigibile nel 2021? Oppure dal momento che l'entrata è stata già riscossa e i buoni consegnati in questo mese la spesa può considerarsi esigibile nel 2020? In buona sostanza come è più corretto contabilizzare l'operazione di che trattasi?

Risposta

La situazione straordinaria determinata dalla pandemia, nel cui contesto si inserisce la attribuzione agli enti di fondi da utilizzare per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare (articolo 2 del d.l. n. 154/2020) come la assegnazione dei cosiddetti "buoni-spesa", situazione per la quale  è stata emanata la norma eccezionale di consentire le variazioni di bilancio con delibera della giunta e fino alla data del 31 dicembre, impone agli enti di considerare ed applicare le regole ed i principi contabili non in maniera formalistica e restrittiva ma con una certa dose di "elasticità" proprio per assicurare il raggiungimento degli obiettivi che si sono voluti perseguire con la legislazione eccezionale conseguente alla pandemia.

Tenendo conto del criterio suddetto - sempre che ovviamente gli enti si siano attivati per la assegnazione ai cittadini aventi diritto dei suddetti buoni - la spesa relativa, corrispondente all'importo del trasferimento ottenuto, può considerarsi impegnata per effetto della attuazione dell'iniziativa di consegna dei buoni stessi; al riguardo possono ritenersi sussistenti i requisiti prescritti dall'articolo 183 del TUEL e dal paragrafo 5.1 del principio contabile applicato n. 4/2 per la costituzione di un impegno di spesa, e cioè:

  • la somma da pagare (il complessivo importo del capitolo di spesa destinato a finanziare i buoni-spesa, corrispondente al trasferimento ottenuto);
  • il soggetto creditore (l'insieme degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa);
  • la ragione del debito (il rimborso dei buoni-spesa);
  • il vincolo sulle previsioni di bilancio (per effetto della registrazione dell'impegno sul corrispondente capitolo di spesa).
    Per quanto concerne infine l'esigibilità della spesa, nulla impedisce di ritenerla ricadente entro l'esercizio; non risulta a tal fine determinante la (presunta) data di emissione delle fatture da parte di ciascun singolo esercente, in quanto il paragrafo 6.1. del ricordato principio contabile precisa che "" … in ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio … "".
    Così facendo l'importo complessivo dello stanziamento dedicato ai "buoni-spesa" potrà essere conservato a residui, e in occasione della successiva liquidazione verrà determinato con precisione l'importo da corrispondere a ciascun esercizio commerciale.
    Quanto sopra, pur costituendo entro certi limiti una "forzatura" nella applicazione delle regole contabili, evita che l'importo destinato ai "buoni-spesa" vada a confluire in avanzo vincolato, il cui utilizzo, seppure subito consentito anche in esercizio provvisorio, è comunque subordinato a non eludibili adempimenti formali (approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, con allegati i nuovi prospetti a/1, a/2 e a/3, e relazione documentata del dirigente competente: art. 187 del TUEL).
    Sempre al fine di evitare che le somme relative ai "buoni-spesa" confluiscano in avanzo, in alternativa alla conservazione a residuo della somma impegnata potrebbe procedersi, contestualmente alla assunzione dell'impegno - e comunque entro il termine dell'esercizio - alla costituzione del fondo pluriennale vincolato: a tal proposito si ricorda che il principio contabile n. 4/2 espressamente prevede che le entrate vincolate di parte corrente - come sono appunto quelle erogate ai sensi dell'articolo 2 del d.l. n. 154/2020 - possono confluire nel fondo pluriennale vincolato in presenza di obbligazioni esigibili successivamente alla data del 31 dicembre; questa seconda soluzione, che sembrerebbe più rispettosa dei principi contabili, comporta però che il corrispondente importo non potrà essere ricompreso nella certificazione del "fondone" di cui al decreto MEF-Interno del 3 novembre 2020, il quale contempla solamente il fondo pluriennale vincolato costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui (per fatto sopravvenuto), ma non quello costituito in corso di esercizio per le entrate vincolate.

22 dicembre 2020               Ennio Braccioni

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×