Approfondimento di Luigi Oliveri

Incremento retribuzioni di risultato delle PO

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di Oliveri Luigi
24 Dicembre 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                          

Incremento retribuzioni di risultato delle PO

Luigi Oliveri

Il parere CFL 123 che propone l’Aran, secondo il quale è possibile incrementare le retribuzioni di risultato delle PO in un certo anno nel quale vi siano risparmi derivanti dalle retribuzioni di posizione, è di buon senso, ma non trova alcun rispecchiamento nella disciplina contrattuale. 

Il paragone con le retribuzioni di posizione e risultato della dirigenza è solo parzialmente calcante. Infatti, ad esempio il nuovo Ccnl 17.12.2020 all’articolo 57, comma 3, affronta e risolve il problema dell’eventuale risparmio connesso alle retribuzioni di posizione, come segue: “Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse 
destinate a retribuzione di risultato”. Tale norma riprende il contenuto di quella simile, disposta nell’articolo 27, comma 9, del Ccnl 23.12.1999: “Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno”. 

Quanto suggerisce l’Aran è certamente basato su un principio di razionalità: risparmi eventuali sulle retribuzioni di posizione sono dovuti all’assenza e relativa mancanza di copertura delle posizioni organizzative, il che lascia presupporre fondatamente che un maggior carico gravi sulle altre, sicchè l’ammontare del risultato può essere accresciuto, un certo anno, di quanto non è stato materialmente pagato per una posizione organizzativa assente. 

Se sul piano della logica e della razionalità quanto indica l’Aran ha un senso, non lo ha sul piango strettamente giuridico. 

Lo si comprende se si confrontano le norme contrattuali che regolano le retribuzioni di posizione e risultato della dirigenza, con quelle destinate ai funzionari incaricati nell’area delle Posizioni Organizzative. 

Per quanto riguarda i dirigenti, il nuovo Ccnl 17.12.2020 (come del resto quello del 1999) dispone con estrema chiarezza l’obbligo dell’utilizzo totale delle risorse del fondo della contrattazione decentrata nell’anno di riferimento. E’ sempre l’articolo 57, comma 3, a stabilirlo: “Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato”. 

Nel Ccnl 21.5.2020, invece, una norma simile manca del tutto. C’è solo la previsione contenuta nell’articolo 15, comma 6, secondo la quale se un ente conferisce un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata di tale incarico, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è  attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. 

Il Ccnl dell’area delle qualifiche non dirigenziali, del resto, non potrebbe contenere una previsione come quella vista sopra per la dirigenza, per una ragione semplicissima: le risorse che finanziano posizione e risultato delle Posizioni Organizzative non fanno parte delle risorse della contrattazione decentrata. Quindi, i contratti non hanno nessun titolo per determinare se debbano essere utilizzate integralmente o meno. 

Né tale titolo lo ha l’Aran, che in effetti col parere interviene in uno spazio che non è di propria competenza. Infatti, l’Agenzia chiude il parere evidenziando che – a differenza di quanto avviene per la dirigenza – l'eventuale incremento della retribuzione di posizione è solo una facoltà. E occorrerebbe vedere cosa ne pensi la Corte dei conti dell’esercizio di tale facoltà, vista appunto l’assenza di un titolo giuridico a costituire il quale non basta certo un parere dell’Aran. 

23 dicembre 2020
 

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