Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn sede di determinazione fondo decentrato 2020, è stato certificato, al netto delle posizioni organizzative e indennità risultato gestite nel bilancio comunale, un importo pari a circa 45.000,00 euro, che rispetta il limite dell’art. 23 d.lgs. 75/2017 (nel 2016 erano 2 le PO per circa 20.000 euro). In sede di conto annuale 2020 l'importo di 45.000,00 euro deve o non deve rispettare il limite ex art. 23, considerato che le PO nel 2020 sono diventate 4 per un importo di circa 28.000 euro? La differenza di 8000 euro come può essere finanziata? Bilancio? Fondo decentrato o art. 11 bis, comma 2 dlgs 135/2018?
Secondo le indicazioni fornite anche da recente giurisprudenza contabile ( C.d.C. sez. controllo Campania, deliberazione n. 97/2020) le disposizioni dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/3019 (convertito dalla L. n. 58/2019), non hanno comportato l'abrogazione delle norme di favore di cui all'art. 11 bis del D.L. n. 135/2018 (convertito dalla L. n. 12/2019), che consentono di non considerare nel limite del trattamento accessorio gli aumenti delle indennità di "risultato" e di "posizione" spettanti ai titolari delle posizioni organizzative.
Tali aumenti, tuttavia, sono computati nella spesa complessiva del personale e concorrono a ridurre gli spazi assunzionali dell'ente, come precisato anche dalla Corte dei conti sez. contr. della Lombardia con il parere di cui alla delib. n. 210/2019.
Ad avviso dell’anzidetto indirizzo, con l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, il legislatore intende consentire ai Comuni di incrementare il numero dei dipendenti in servizio. Qualora si ritenesse che, posto il nuovo limite di spesa, l’art. 11 bis risulti superato (recte: implicitamente abrogato), gli enti locali di piccole dimensioni e privi di dirigenza si troverebbero nell'impossibilità di procedere comunque a nuove assunzioni, vanificando l'intento sottostante la disposizione dell’art. 33 cit.. Pertanto, occorrerebbe superare lo specifico riferimento dell’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n.135/2018 all’art. 23, comma 2, cit., ritenendolo ora integrato con l’ulteriore riferimento alla disposizione del ripetuto art. 33, comma 2.
Dunque, l’art. 11 bis, comma 2 citato non sarebbe stato implicitamente abrogato dalla successione normativa sopra illustrata, bensì deve essere riferito al combinato disposto degli artt. 23, comma 2, cit. e 33, comma 2, cit., secondo la prospettiva esaminata, che considera il tetto stabilito dalla prima disposizione come quello base, da adeguare e al di sotto del quale l'amministrazione non può scendere.
Pertanto, non si dovrebbe computare nel nuovo tetto del trattamento accessorio, individuato mediante il coordinamento delle due richiamate disposizioni, il differenziale degli incrementi degli importi delle retribuzioni di “posizione” e di “risultato” delle PO, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell’art. 15 del Ccnl.
In altri termini, le nuove disposizioni non hanno intaccato la discrezionalità delle pp.aa. di gestire gli spazi occupazionali, nel senso che gli aumenti del trattamento accessorio, ex art. 11-bis, comma 2, cit. sono contestualmente ridotti del corrispondente valore finanziario per le assunzioni (Cfr. Corte dei conti., sez. reg. contr. Lomb, delib. n. 210/19/PAR).
Si tratta di posizione ripresa anche dalla Corte dei conti sez. controllo Veneto nella deliberazione n. 104/2020 secondo cui gli enti privi di dirigenza possono incrementare il trattamento accessorio destinato agli incaricati di posizioni organizzativa con contestuale riduzione di valore delle proprie capacità assunzionali, determinate ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo, ove ne ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 11 bis, comma 2 del d.l. 135/2018.
Pertanto, anche secondo detta deliberazione, qualora gli enti privi di dirigenza abbiano capacità assunzionali tali da consentirgli di incrementare la spesa del personale, ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, potranno rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e di posizione avvalendosi della facoltà introdotta dall’art. 11 bis, comma 2 del d.l 135/2018.
23 dicembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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