Trascrizione atti di stato civile

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
28 Dicembre 2020

Il consolato generale d'Italia Caracas trasmette non la copia integrale dell'atto di nascita ma la certificazione sostitutiva ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 396/2000. Qual è la procedura?

Risposta

L’art. 20 del D.P.R. 396/2000 sancisce quanto segue: «(Certificazione sostitutiva)

  1. L’autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all’estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i Comuni italiani».

La normativa a cui collegarsi è rappresentata dall’art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 71/2011 sull’Ordinamento funzioni degli Uffici consolari. L’art. 20 è stato introdotto nello spirito di semplificazione dei procedimenti di stato civile e per venire incontro alle difficoltà per i cittadini italiani, residenti all’estero o in Italia, di procurarsi le copie degli atti di stato civile formati all’estero senza la necessità di ricorrere, in ogni caso, all’autorità giudiziaria.

Il Ministero dell’Interno, già con Circolare del 24 ottobre 1966, n. 25.2.A, disponeva che i Consolati potessero rilasciare un attestato sostitutivo comprovante l’acquisto della cittadinanza straniera da essere trascritto rendendo possibile, poi, ad esempio, il riacquisto dello status civitatis. «Il provvedimento di naturalizzazione straniera – o l’attestato che in sostituzione rilascia il nostro Console — deve essere in ogni caso trascritto.» Così si pronunciava il Ministero dell’Interno nella citata Circolare.

Il legislatore ha recepito in norma giuridica la possibilità della certificazione sostitutiva anche in relazione agli atti di nascita, di matrimonio e di morte non potuti ottenere dalle autorità locali, atti che, ai sensi dell’art. 28, lett. b), dell’art. 63, lett. c) e dell’art. 71, lett. a) del D.P.R. 396/2000, devono essere trascritti in Italia. Detta certificazione sostitutiva va trascritta presso i Comuni italiani secondo i criteri stabiliti dall’art. 17 del D.P.R. 396/2000.

Inoltre è stata emanata dal Ministero dell'Interno la circolare n. 8/2019 ad oggetto: "Applicazione dell'art.17 ("Trasmissione di atti"), Titolo IV ("Degli atti dello stato civile formati all'estero"), del d.P.R. 3 novembre 2000, n.396 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127"). Parere Consiglio di Stato - Sezione Prima n.03759/2013 del 20/02/

La trascrizione della certificazione sostitutiva evita la formazione dell’atto di stato civile da parte del Tribunale italiano, altrimenti necessariamente disposta dall’art. 100 che espressamente prevede l’intervento giudiziario per “la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all’art. 20”.

23 dicembre 2020                  Roberto Gimigliano

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