Risposta al quesito della Dott.ssa Federica Spuri Nisi
QuesitiNel procedere alla notificazione di atti nei confronti di destinatari irreperibili sul territorio comunale a seguito del Sisma del 24/08/2016 stante il pressoché totale abbandono degli immobili di residenza per evacuazione ed inagibilità, e la conseguente necessità di applicare la procedura di cui all'art.143 C.P.C. (non avendo certificata l' attuale dimora), si chiede se alla luce della modifica al suddetto articolo operata dallart.174 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n.196, oltre al deposito dell' atto nella casa comunale, sia ancora necessario procedere all' affissione all' Albo Pretorio Comunale dell' avviso di avvenuto deposito ed eventualmente in caso affermativo, per quanti giorni?
Si conferma che per effetto della modifica apportata all'art. 143 cpc dal Codice della protezione dei dati personali d.lgs. n. 196/2003, è stata soppressa la previsione della notifica mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, pertanto non si deve più procedere a detta pubblicazione.
Le notifiche a persone sconosciute, irreperibili o che si rifiutino di ricevere copia degli atti, relativamente agli atti giudiziari, sono disciplinate dagli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile e dall’articolo 157 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda la materia tributaria, il riferimento normativo, invece, è contenuto nell’articolo 60 del DPR 600/1973 e nell’articolo 26 del DPR 602/1973.
Si tratta di due discipline che prevedono diverse forme di notifica.
L’articolo 140 del codice di procedura civile, infatti, prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.”
Il primo comma dell’articolo 143, dello stesso codice di procedura civile dispone che “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.”
La stessa formula, utilizzata dall’articolo 157 del codice di procedura penale, prevede il “deposito” presso la casa comunale, non la pubblicazione all’albo pretorio, peraltro prescrivendo, in modo dettagliato le modalità di attuazione (deposito in busta chiusa e sigillata…).
Laddove la notifica debba avvenire mediante l’affissione dell’avviso all’albo pretorio, l’articolo 26 del DPR 602/1973, lo prevede in modo esplicito con l’espressione “Nei casi previsti dall’art.
140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.
Da ciò si evince che, esclusivamente in quest’ultimo caso, vi sia una prescrizione esplicita che prevede la pubblicazione dell’avviso di deposito all’albo pretorio.
23 dicembre 2020 Federica Spuri Nisi
Consiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2814
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