Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'Ente ha ricevuto il 15 dicembre un contributo statale per progettazione per 10.000,00 non previsto in bilancio.
Si richiede di sapere:
1) se la variazione di bilancio sia possibile nel mese di dicembre ai sensi dell'art. 175 comma 3 tuel;
2) se è corretto inserire tale spesa nel titolo II o se bisogna inserirla nel titolo I.
La avvenuta concessione dei contributi per la progettazione previsti dai commi da 51 a 58 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) non rientra in nessuna delle ipotesi per le quali il comma 3 dell'articolo175 del TUEL consente variazioni di bilancio nel mese di dicembre; nemmeno può trovare applicazione l'articolo 2, comma 3, del d.l. n. 154/2020, che ammette variazioni di bilancio sino al 31 dicembre con delibera della giunta, ma soltanto quelle riguardanti l'utilizzo di risorse statali trasferite in relazione all'emergenza Covid-19.
Pertanto l'ente, non essendo il contributo previsto in bilancio, dovrà provvedere alla riscossione del contributo con "sfondamento" della previsione di entrata (e non prevedendo il p.e.g. un capitolo specifico, lo stesso dovrà essere istituito con delibera di giunta e con stanziamento pari a zero); conseguentemente al termine dell'esercizio l'importo del contributo, in quanto non impegnato in uscita, andrà a confluire nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.
Per quanto concerne la contabilizzazione della corrispondente spesa (da prevedersi ovviamente nell'esercizio 2021 e che risulterà finanziata dall'avanzo vincolato di cui sopra), si osserva quanto segue.
Il contributo di cui sopra è finalizzato a coprire la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (con esclusione quindi del livello minimo di progettazione, che è presupposto necessario per l'inserimento dell'intervento nel Piano triennale delle opere pubbliche): per la corrispondente contabilizzazione si deve tenere conto del decreto del MEF del 1° marzo 2019 (c.d. decimo decreto correttivo) che ha modificato il principio contabile applicato n. 4/2 definendo le regole per la registrazione contabile delle spese di progettazione dei lavori pubblici.
Qualora l'importo stimato dell'intervento da realizzare sia superiore a 100.000 euro, la spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo va ricompresa nel quadro economico dell'intervento ed è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna (paragrafo 5.3.14 del principio contabile); analoga conclusione vale anche nel caso in cui l'intervento da realizzare risulti inferiore a 100.000 euro, in quanto il paragrafo 5.3.13 del principio contabile espressamente dispone che "" la spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva"".
Pertanto la spesa di progettazione di cui al contributo ministeriale sopra citato andrà contabilizzata al titolo secondo del bilancio, qualunque sia l'importo dell'intervento cui la stessa si riferisce.
24 dicembre 2020 Ennio Braccioni
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato del 26 maggio 2025
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