Certificazioni di qualità non ammesse tra i requisiti di partecipazione. L’Azienda sanitaria deve rifare la procedura
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
INAIL – Documento 4 gennaio 2021
Servizi Comunali Assicurazione contro infortuni sul lavoro (INAIL) Prevenzione e protezione aziendaleSorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini
INAIL
04/01/2021
Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini
Sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe) ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020.
I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.
Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1 aprile 2025
Ministero dell'Interno - Decreto 27 dicembre 2024
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