Notifica ad un minore di anni 14
Risposta della Dott.ssa Laura Egidi
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiNel caso in cui una persona giuridica risulti irreperibile, sia al servizio postale che al messo comunale, presso l'indirizzo della sede legale, e l'atto da notificare non indichi espressamente la persona fisica che rappresenta l'ente (art. 145 c.p.c.), è corretto effettuare una visura SIATEL e rinotificare l'atto all'indirizzo del domicilio fiscale del legale rappresentante così individuato? Altrimenti quale sarebbe la procedura da seguire ai fini del perfezionamento della notifica, dal momento che il deposito dell'atto presso la casa comunale è applicabile solo in caso di irreperibilità di persona fisica?
In materia di notificazione alle persone giuridiche, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 145 c.p.c., in base al quale “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (…)” (comma 1).
Come è noto, il novellato art. 145 c.p.c., comma 1, prevede dunque forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente liberamente optare per la notifica dell'atto:
In siffatta ipotesi, la notifica avviene a norma degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario) c.p.c..
Alla seconda parte del comma 1 dell’art. 145 c.p.c. deve essere correlata la disposizione di cui al comma 3: se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, il richiedente può procedere nelle forme di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notificazione alle persone giuridiche (siano esse società di capitali o di persone), se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, comma 1, c.p.c. – ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente)” (cfr. Cass. n. 19986/2010).
Dunque, ex art. 145, commi 1 e 3, solo a seguito del vano tentativo di notifica eseguito secondo le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., è possibile la notifica nelle forme di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente, se indicata nell’atto.
Con riguardo alla notificazione presso la sede della società destinataria, si ricorda che, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione.
Si verifica dunque una presunzione di “legittimazione” del consegnatario, con la conseguenza che la persona giuridica destinataria, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (cfr. Cass. n. 27420/2017; Cass. n. 13954/2017).
Si aggiunga che la Corte di Cassazione del 10.5.2016 n. 9394 ha stabilito che l’art. 145 cpc introduce forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, il richiedente è libero di optare per la notifica dell’atto presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede) ovvero per la notifica dell’atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e 141 cpc, “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale”.
Si rimarca, poi, l’attenzione sulla circostanza che l’utilizzo della banca dati SIATEL per estrarre visure sul domicilio fiscale da prendere a riferimento per le notifiche menzionate appare poco conforme al contenuto della convenzione che il Comune richiedente ha stipulato con l’ufficio preposto dell’Agenzia delle Entrate (si tratta di convenzioni tipo). Sul punto, si aggiunge che, più volte, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per circoscrive il corretto uso della menzionata banca dati e stigmatizzarne l’abuso.
In conclusione, il percorso corretto appare quello di consultare, invece, “VerifichePA” ovvero il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane, a consultazione gratuita per le pubbliche amministrazioni; a seguito della visura camera estratta sarà possibile comprendere a chi effettuare, legittimamente, la richiesta notifica.
4 gennaio 2021 Elena Conte
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