Indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale - Scuola primaria e secondaria di primo grado

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Gennaio 2021

Questo Ente, visti i limiti normativi che impediscono di procedere ad assunzioni, intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che abbiano la disponibilità di numero due conducenti, per poter affidare il servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria.

E’ previsto l’utilizzo dei due scuolabus comunali che verranno concessi in comodato d’uso gratuito, con obbligo di pulizia/sanificazione giornaliera dei mezzi a carico della ditta aggiudicataria.

Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Comune.

Rimessaggio in magazzino Comunale.

Non sono previsti sostituzioni degli autisti in caso di malattia né sostituzione di scuolabus con mezzi di cortesia in caso di guasto.

E’ possibile esperire una manifestazione d’interesse che porterà, probabilmente, alla successiva fase di affidamento del servizio di cui in oggetto, secondo le procedura di gara previste dalla normativa vigente, dove il servizio prevalente risulta essere la manodopera?

E’ possibile affidare il servizio di cui all’oggetto, secondo le procedure di gara previste dalla normativa vigente, utilizzando una cooperativa (tipo A o B) con affidamento limitatamente ai seguenti punti:

Personale

Comodato gratuito n. 2 scuolabus, n. 1 mezzo 8 posti e a loro carico manutenzione ordinaria compresa sanificazione giornaliera e/o straordinaria.

Rimessaggio in magazzino comunale 

Infine,è possibile ai fini dell’affidamento del servizio di cui in oggetto seguire la procedura prevista dal D.L. semplificazioni nr. 76/2020 convertito nella Legge nr. 120/2020?

Risposta

Secondo l’ANAC e la giurisprudenza non è ammissibile l’affidamento a cooperative sociali di servizi pubblici, tra cui quello in questione ai sensi della L. n. 381/1991. In particolare, l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 ha evidenziato che “la deroga di cui all’art. 5, l. 381/1991, è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ed è prevista solo per gli affidamenti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, di importo inferiore alle soglie comunitarie. Conseguentemente, benché lo spettro delle attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali di tipo B sia più ampio, l’oggetto della convenzione non può essere costituito dall’esecuzione di lavori pubblici, né dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’utilizzo dello strumento convenzionale è, infatti, ammesso per la sola fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa, dovendo escludersi l’interpretazione estensiva della norma poiché la stessa costituisce deroga al principio di concorrenza. Ne consegue che non è possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati dal legislatore” (Cfr. anche Cons. St., sez. V, 16.4.2014, n. 1863 ; Cons. St., sez. VI, 29.4.2013 n. 2342).

Tuttavia, a prescindere dalla legge 381, nulla osta ad affidamenti diretti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020, nel rispetto della relativa soglia e del periodo di riferimento, oltre che del principio di rotazione e di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Inoltre, occorre che l'attività richiesta sia tra quelle oggetto di previsione statutaria della cooperativa e di iscrizione camerale.

Peraltro, l'affidamento ai sensi della citata norma riguarda servizi o parti di essi, mentre nel caso di specie l'ente mette a disposizione della cooperativa beni e personale comunale e non appalta il servizio di trasporto scolastico o parti di esso. Dunque, non si comprende quale attività sia richiesta alla cooperativa in aggiunta o diversa dai normali fattori di organizzazione e produzione lavoro che, invece, fanno capo e sono messi a disposizione dal Comune, senza alcun rischio di impresa.

5 gennaio 2020             Eugenio De Carlo        

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