Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiDurante la Pasqua 2020 un abitante di ……ha inviato tramite e-mail una segnalazione nei confronti di un vicino di casa evidenziando che la famiglia stava contravvenendo alla normativa prevista dal decreto a quel tempo in essere che, durante il lock down, impediva di avere contatti con altre persone al di fuori dei conviventi.
Ora, la persona segnalata ha presentato richiesta di accesso agli atti per poter visionare il documento da lei definito: "segnalazione ricevuta a protocollo riguardante i miei comportamenti scorretti nel periodo 12 o 13 aprile 2020" adducendo come interesse la tutela della sua persona e della sua proprietà.
Si chiede come procedere.
Il diritto di accesso agli atti è il diritto degli interessati a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, rappresenta un principio generale dell'attività amministrativa volto da un lato a favorire la partecipazione del cittadino e dall'altro a garantire la trasparenza e l'imparzialità della pubblica Amministrazione.
Il diritto di accesso è disciplinato, primariamente, dal capo 5 della Legge n. 241 del 1990 agli articoli 22 e seguenti.
I soggetti “interessati” che possono esercitare il diritto di accesso sono tutti quelli che vantano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Oggetto del diritto di accesso sono esclusivamente i documenti amministrativi (così come definiti dall'articolo 22, comma primo, lettera d) e tale diritto è esercitabile nei confronti di tutte le pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali e degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
Il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, bensì è diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, con la conseguenza che la domanda giudiziale volta ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente sia dalle sorti del processo principale che dall'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre a seguito della conoscenza degli atti, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente, piuttosto dovendo essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela e collegata alla documentazione di cui si chiede l'ostensione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione 5, 23 febbraio 2010, n. 1067; Consiglio di Stato, Sezione 4, 20 settembre 2012, n. 5047; Sezione 3, 13 gennaio 2012, n. 116; Sezione 6, 14 agosto 2012, n. 4566; Sezione 5, 22 giugno 2012, n 3683).
La non motivata opposizione dei controinteressati, inoltre, non può costituire un limite all'esercizio del diritto di accesso.
Si intende, poi, per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non elativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d, della Legge n. 241/90.
Pertanto, l'accesso può riguardare anche atti formati e provenienti da soggetti privati, a condizione che gli stessi siano stabilmente detenuti dalla Pubblica Amministrazione per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.
Secondo un orientamento di buona parte di giurisprudenza, il privato sottoposto ad un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere, ivi compresi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l'azione dell'autorità, in quanto per il loro particolare contenuto probatorio potrebbero concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato. Invero. l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente la disponibilità sulla propria segnalazione: quest’ultima, infatti, diventa un elemento del procedimento amministrativo e come tale nella disponibilità dell'amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cfr. Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396).
Purtuttavia, vi è da segnalare a riguardo un orientamento difforme, enucleato dal Tribunale Amministrativo Veneto nella sentenza 20 marzo 2015 n. 321, in linea con una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza n. 5779 del 2014, secondo il quale gli esposti-denunce non possono essere oggetto di accesso agli atti poiché non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità necessaria rispetto alla tutela delle proprie posizioni soggettive in giudizio, previsto dall'art 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990. In quanto, l'esposto che ha dato origine alle verifiche ispettive, non incide in alcun modo sul diritto di difesa della parte ricorrente, cui sono stati notificati i verbali conclusivi dell'accertamento che recano tutte le motivazioni delle contestazioni mosse e che sono quindi sicuramente l'unica fonte delle contestazioni mosse alla ricorrente.
Infine, se si vuole approfondire il tema, relativamente alla problematica della conoscenza della generalità del soggetto che ha presentato l'esposto ed i relativi dubbi sull’eventualità di un uso strumentale e ritorsivo della conoscenza dell’esposto, si rimanda alla lettura della sentenza del Tribunale della Lombardia, Brescia, sezione 2, 20 novembre 2014 n. 1251. Con tale pronuncia i Giudici hanno sostenuto che la sua divulgazione non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi. Infatti, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria afferma che al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può certo riconoscersi un’accezione talmente ampia da includervi finanche il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell’ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio.
In conclusione, appare preliminare e fondamentale, per il caso concreto, verificare se l’accertamento sia sfociato in una sanzione (amministrativa, penale, cautelare o interdittiva) o comunque in un sopralluogo degli organi di polizia; diversamente, non si ravvedono i presupposti per concedere il richiesto accesso agli atti.
Qualora si fossero manifestati gli esiti sopra ipotizzati (sanzione o sopralluogo), si è dell’avviso che, in assenza di una motivata e pregnante opposizione da parte del controinteressato, il richiesto accesso sia concedibile previa oscuramento dei dati personali, anche in ossequio al principio di minimizzazione imposto dal G.D.P.R.
5 gennaio 2020 Elena Conte
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta dell'Avv. Elena Conte
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
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