Indennità specifiche responsabilità voce retributiva utile per accantonamento e calcolo TFR
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiPremettendo che il mio ente non è in disavanzo (e non lo è stato mai) ho un avanzo vincolato derivante dai Proventi delle concessioni edilizie. Posso utilizzarli e applicare tale avanzo vincolato per la formazione del Bilancio 2021 / 2023 sempre nel rispetto dei vincoli di legge (lavori manutenzione ordinaria e straordinaria urbanizzazione di 1 e 2 grado)?
E' stata prorogata la possibilità di utilizzare una quota dei proventi di urbanizzazione per la copertura di spese correnti per il bilancio 2021 / 2023?
Infine, è possibile utilizzare una quota dell'avanzo vincolato derivante dal Fondone Funzioni Fondamentali per la previsione di minori entrate (da IMU Addizionale comunale, refezioni scolastiche, fitti)?
La possibilità di utilizzare i proventi edilizi per il finanziamento di spese correnti veniva espressa in termini percentuali (diversamente quantificati ogni anno) fino al 31 dicembre 2017; a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’utilizzo dei proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni è disciplinato dall’articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale elenca in via esclusiva le tipologie di spese che possono essere finanziate da detti proventi. La maggior parte delle spese ivi elencate sono riconducibili a spese in conto capitale, mentre sono di natura corrente le spese, anch'esse previste dalla norma sopra richiamata, relative alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alle spese di progettazione di opere pubbliche iscritte al titolo primo della spesa.
La quota vincolata dell'avanzo è subito utilizzabile nell'esercizio 2021, anche prima della approvazione del conto consuntivo 2020 (avanzo presunto: art. 187, comma 3, del TUEL) ed anche nel corso dell'esercizio provvisorio (art. 175, comma 5-quater, lettera c): ovviamente l'utilizzo degli oneri confluiti in avanzo dovrà rispettare le tipologie di spesa, siano esse correnti o di parte capitale, ammesse dal ricordato comma 460 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.
Per quanto concerne l'utilizzo del fondo per le funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del d.l. n. 34/2020 (c.d. fondone), il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) espressamente prevede che le risorse di detto fondo "" … sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione."".
8 gennaio 2021 Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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