Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl nostro Comune dovrà gestire i contributi di cui al dpcm 24 settembre 2020. All'art.1 del decreto per attività economica si intende imprese nell'ambito del Commercio e artigianato quindi i contributi vanno alle imprese regolarmente iscritte all'albo delle imprese commerciali ed artigianali. Non fanno quindi parte di questa categoria (relativamente ad imprese commerciali) le imprese produttive che producono i beni ma solo le imprese commerciali che acquistano dei beni finiti dai produttori e li rivendono?
All'art. 4 dello stesso dpcm si parla invece di attività economiche senza specificare quali e tra i requisiti è indicata l'iscrizione al registro delle imprese ma non è specificato quali. Come dev'essere inteso il decreto? Rivolto alle sole imprese commerciali e artigianali o a tutte le attività economiche oltre a quelle commerciali ed artigianali? Chiediamo con cortese urgenza chiarimenti poiché l'avviso è stato purtroppo già pubblicato.
Con il DPCM 24 settembre 2020 sono stati assegnate ai comuni le risorse costituenti il "fondo per gli interventi a sostegno delle attività economiche delle aree interne" di cui al comma 65-ter dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, così come modificato dal comma 313 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), fondo successivamente incrementato con ulteriori risorse con il d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) che ha inserito il comma 65-quinquies nell'articolo 1 della citata legge n. 205.
I fondi suddetti - per la cui erogazione i comuni sono tenuti a pubblicare apposito avviso contenente requisiti, condizioni e tipologie di interventi che si intendono effettuare - sono destinati, per espressa previsione dei ricordati commi 65-ter e 65-quinquies nonché degli articoli 1 e 4 del DPCM, alla realizzazione di azioni di sostegno economico, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, in favore delle attività artigianali e commerciali rientranti nella topologia delle piccole e micro imprese, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Gli interventi di sostegno di cui sopra sono quindi riservati alle sole attività artigianali e commerciali in possesso dei requisiti sopra elencati, fermo restando che tali attività economiche debbono rientrare nelle definizioni di piccola impresa o di micro impresa (qualificazione che dipende dal numero degli occupati e dal fatturato annuo o totale di bilancio).
8 gennaio 2021 Ennio Braccioni
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