Per impugnare un atto comunale sulle attività produttive non basta la vicinitas commerciale
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiL’Ente ha pagato molte fatture con il codice 620E quindi Iva split istituzionale. Ora l’Ente le deve immettere come commerciale. Di conseguenza l’Ente ha versato meno di liquidazione commerciale. Ha pagato più ritenuta con codice 620E.
Si chiede normativamente se sia possibile fare una compensazione tra i due codici tributo (quello dello split istituzionale e il codice tributo del versamento dell'IVA commerciale) e quale codice tributo si deve usare.
Come fare quindi per recuperare la maggior iva versata con split Istituzionale e come fare la compensazione con l’iva commerciale.
Con la risposta all’interpello n. 378 del 18 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il maggior versamento dello split payment istituzionale si configura come un diritto al rimborso di cui all’art. 2033 del codice civile, potendosi utilizzare altresì la compensazione prevista dall’art. 1241 del codice civile. Dunque, l’Agenzia dispone come sia “possibile recuperare l’IVA versata in eccesso all’Erario, scomputando l’importo di cui trattasi dai versamenti dell’imposta che, nell’ ambito della propria sfera istituzionale, l’ente territoriale dovrà effettuare in regime di split, avendo cura di evidenziare l’avvenuta compensazione nei propri documenti contabili”. Da ciò emerge come l’eventuale maggior versamento di split istituzionale effettuato non debba essere chiesto a rimborso con una formale istanza all’Agenzia delle entrate, bensì l’ente locale può procedere a compensazioni con i successivi versamenti da effettuare in regime di split payment istituzionale, anche da effettuarsi negli esercizi successivi.
Stando quindi al documento di prassi sopracitato, l’Ente avrebbe due soluzioni da poter intraprendere:
7 gennaio 2020
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Dipartimento Casa Italia – 11 marzo 2025
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