Approfondimento di Luca Leccisotti

Le istanze di partecipazione alle manifestazioni di interesse non devono essere in bollo. Dietrofront dell’agenzia delle entrate

Servizi Comunali Imposte e tasse
di Leccisotti Luca
12 Gennaio 2021

Approfondimento di Luca Leccisotti                                                                                       

LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NON DEVONO ESSERE IN BOLLO. DIETROFRONT DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Luca Leccisotti

 

In linea generale, le istanze dirette ad una amministrazione dello Stato sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della tariffa allegata al DPR n.642 del 1972, nella misura di € 16,00 per ogni foglio.

Si deroga alla disposizione di cui sopra attraverso specifiche esenzioni, per alcune tipologie di atti e documenti: le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445 del 2000.

Ora, le dichiarazioni di partecipazione alle procedure di gara, anche se contengono le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, non si limitano alla semplice comunicazione di requisiti ma contestualmente l’oggetto di queste istanze è la richiesta di ottenere un provvedimento di ammissione alla partecipazione di una gara. Pertanto, ai sensi dell’art.3 della tariffa allegata al DPR 642-1972, le istanze per essere ammessi ad una procedura negoziata, deve essere necessariamente in bollo. Questo principio è stato sancito dall’interpello Agenzia Entrate – Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone Fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non Commerciali n.35/2018.

Per la verità questo nuovo indirizzo non fu preso con molto entusiasmo dagli operatori economici, i quali lamentavano la questione di dover sostenere il costo dell’imposta di bollo senza avere la certezza di essere ammessi alla successiva procedura di gara.

Nei giorni scorsi l’Agenzia Entrate, con l’interpello n.7/2020, ribalta completamente la questione trattata nell’interpello n. 35/2018. Il Comune interpellante, riferisce che nell'ambito delle procedure di gara gestite è stata affrontata la problematica riferita all'applicazione dell'imposta di bollo in rapporto sia all'istanza di partecipazione alla gara, sia all'offerta economica.

Per l’istanza alla partecipazione alla gara, l’AE è molto cristallina: la domanda di partecipazione, ossia il documento denominato manifestazione di interesse, non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo, in netta controtendenza con l’interpello del 2018. Pertanto, l’istanza di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici, non deve scontare l’imposta di bollo.

Tale esito lo si rileva anche nelle offerte economiche presentate negli ambiti dei mercati elettronici, in quanto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della pubblica amministrazione, si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione” non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Per le procedure aperte, pare, che tutto resti come prima infatti l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le domande presentate dalle ditte interessate alle pubbliche amministrazioni per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, che prevede l’applicazione di detto tributo per le “istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.

Non si comprende, nei fatti, il motivo perché la domanda di un operatore economico in procedura aperta necessita del bollo, mentre in quella fatta in risposta ad un avviso di manifestazione di interesse non è prevista imposta. Del resto entrambe sono istanze volte ad ottenere un provvedimento di ammissione in gara, sia aperta che negoziata.

11 gennaio 2021

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