Spesa per il personale

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
12 Gennaio 2021

Il comune in base ai nuovi parametri assunzionali ex art 33 comma 2 del d.lgs 34/2019 ha la necessità di assumere personale, da destinare a posizione organizzativa (istituzione di nuova P.O. ). In vigenza del vincolo di contenimento del trattamento accessorio per le P.O. di cui all'articolo. 23 del d.lgs. 75/2017, è possibile rispettare tale limite facendo ricorso alla erosione di capacità assunzionale di cui all'articolo 11-bis comma 2 del d.lgs 135/2018? In altri termini il maggiore costo del trattamento accessorio conseguente alla istituzione della nuova P.O. può essere sostenuto imputandolo alla agevolazione di cui all'articolo 11-bis e rispettare in tale modo il vincolo di contenimento del trattamento accessorio complessivo ex art. 23 d.lgs. 75/2017?

Risposta

La Corte dei conti con la deliberazione n.  97/2020 della Sezione regionale di controllo per la Campania, e con la deliberazione n. 104/2020 della Sezione regionale di controllo per il Veneto considera ancora applicabile l'articolo 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018.

Tuttavia nell’esprimere perplessità relativamente ai richiamati orientamenti si rileva che gli spazi assunzionali determinati in applicazione delle regole sulla sostenibilità introdotte dall’art. 33, comma 2, del DL 34/2019 e dal DM 17.3.2020 sono finalizzate esclusivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato; oltre al fatto che cambia completamente il paradigma su cui si basa il calcolo della facoltà assunzionali: in precedenza era il turn over oggi è la sostenibilità finanziaria della nuova spesa.

La possibilità di incremento delle risorse destinate alle posizioni organizzative, al di fuori del limite di cui all’art. 23, comma 2, del DLgs. 75/2017 va rinvenuto nella previsione dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del DL 34/2019 secondo la quale le amministrazioni devono mantenere invariato il valore pro capite delle risorse destinate alle posizioni organizzative rispetto al 2018, quindi a seguito della nuova assunzione e della istituzione di una nuova posizione organizzativa, l’amministrazione potrà incrementare il valore delle risorse del valore pro capite risultante al 31.12.2018.

7 gennaio 2021           Angelo M. Savazzi

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