Esito del periodo di controllo giudiziario che afferma l’inesistenza di rischio infiltrativo attuale e legittimità dell’informativa antimafia resa in precedenza

Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 11 gennaio 2021, n. 319

Servizi Comunali Normativa antimafia

13 Gennaio 2021

Esito del periodo di controllo giudiziario che afferma l’inesistenza di rischio infiltrativo attuale e legittimità dell’informativa antimafia resa in precedenza

Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 11 gennaio 2021

Esito del periodo di controllo giudiziario che afferma l’inesistenza di rischio infiltrativo attuale e legittimità dell’informativa antimafia resa in precedenza

 

Informativa antimafia - Controllo giudiziario dell'azienda - Esito favorevole del controllo – Illegittimità dell’informativa – Esclusione. 

 

        Dal provvedimento favorevole, emanato all’esito del periodo di controllo giudiziario, che afferma l’inesistenza, a quella data, di elementi che possano far desumere l’esistenza di un rischio infiltrativo attuale, non può desumersi l’illegittimità dell’informativa antimafia resa in precedenza (1). 

  

(1) Ha chiarito la Sezione che la valutazione del giudice della prevenzione penale circa l’assenza di elementi che lascino supporre una disponibilità attuale dell’impresa a condizionamenti illeciti attiene ad un profilo diverso ed ulteriore (l’accertamento della c.d. “messa a disposizione”) rispetto alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio; ma soprattutto si colloca in un momento a questo successivo. 

Non è peraltro casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario presuppone l’adozione dell’informativa: rispetto alla quale rappresenta un post factum

Pretendere di sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze del (successivo) controllo giudiziario, finalizzato proprio ad un’amministrazione dell’impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare dunque operazione doppiamente viziata: perché inevitabilmente diversi sono gli elementi fattuali considerati – anche sul piano diacronico – nelle due diverse sedi, ma soprattutto perché diversa è la prospettiva d’indagine, id est l’individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità organizzata. 

La valutazione finale del giudice della prevenzione penale si riferisce dunque alla funzione tipica di tale istituto, che è un controllo successivo all’adozione dell’interdittiva, ed ha riguardo alle sopravvenienze rispetto a tale provvedimento. ​​​​​​​

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