Eventuali limiti e procedura acquisizione immobile tramite partecipazione ad asta giudiziaria

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
15 Gennaio 2021

Questo ente intende acquisire un immobile da adibire a caserma della locale Stazione dei carabinieri tramite la partecipazione ad un'asta giudiziaria in quanto l'immobile da acquisire risulta inserito nel patrimonio di una società attualmente posta in liquidazione giudiziale.

L'acquisto è  motivato dal fatto che l'immobile verrà concesso in locazione all'ufficio Territoriale del Governo in quanto l'attuale immobile non risulta più idoneo ad ospitare la locale Stazione dei carabinieri che in breve tempo sarebbero obbligati, data assenza di strutture idonee ad ospitarli, a lasciare il territorio comunale.

Tutto ciò premesso si chiede quanto segue:

1) alla luce della normativa vigente, sussistono limitazioni di ordine giuridico all'acquisizione di tale immobile?

2) quali sono gli atti amministrativi propedeutici all'acquisizione dell'immobile tramite partecipazione all'asta giudiziaria  e quali sono gli organi competenti alla loro adozione?

 

Risposta

La decisione di acquistare un bene immobile spetta al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera l) TUOEL mediante apposita deliberazione oppure nel DUP allegato al bilancio approvato dal Consiglio che autorizzi l’acquisito dello specifico bene nel rispetto delle procedure di acquisizione previste dalle leggi in materia di aste giudiziarie, mentre la fase attuativa compete al responsabile del servizio in ragione del peg assegnato dalla giunta comunale o, in mancanza di peg, sulla base di appositi atti d’indirizzo della giunta comunale in esecuzione della volontà deliberativa consiliare.

Quanto ad eventuali limiti per nuovi acquisti immobili in vigenza della disciplina di cui all’art. 12 del D.L. n. 98/2011, sussisteva il divieto per gli enti territoriali di procedere ad acquisti immobiliari. Tuttavia, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. F) del D.L. n. 124/2019, dal 1 gennaio 2020 non trova più applicazione l’art. 12, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, in materia di contenimento e di riduzione della spesa degli enti pubblici territoriali. 

In ogni caso, anche se non sussiste più l’obbligo normativo di cui all’art. 12 del D.L. n. 98/2011, occorre che l’ente locale valuti sempre, con attenzione, l’opportunità dall’acquisto di un bene immobile, la congruità del prezzo e la sua destinazione, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost..

12 gennaio 2021           Eugenio De Carlo                    

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