Approfondimento di Mario Petrulli

L’accesso ai titoli edilizi rilasciati al confinante

Servizi Comunali Accesso
di Petrulli Mario
18 Gennaio 2021

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                                           

L’ACCESSO AI TITOLI EDILIZI RILASCIATI AL CONFINANTE

di Mario Petrulli

 

Le richieste di accesso ex Legge n. 241/1990 ai titoli edilizi avanzate dai confinanti rappresentano sempre un argomento di notevole interesse pratico nella prassi dell’ufficio tecnico; per tale motivo, può essere utile ricordare le indicazioni fornite della giurisprudenza.

È nota la natura strumentale della tipologia di diritto di accesso in discorso al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di interessi giuridicamente rilevanti, rispetto ai quali si pone in posizione ancillare; detta tipologia, inoltre, deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale - ad altra situazione giuridicamente tutelata: non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, qualificabili in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

E, tuttavia, una tale natura strumentale non può essere intesa nel senso di limitare l’accesso ai casi in cui vi sia un giudizio in corso, ovvero sia giuridicamente possibile avviare un’azione giudiziaria; e ciò anche a voler obnubilare l’ovvio rilievo per cui una tale valutazione – in punto di proponibilità, ricevibilità e/o ammissibilità, fondatezza della domanda giudiziale - pertiene alla competente Autorità giurisdizionale, e non certo all’ufficio tecnico comunale – e, men che meno, al controinteressato - in sede di delibazione di una domanda di accesso agli atti.

Ed allora, come evidenziato recentemente[1], l’istanza di accesso del confinante è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al diritto di proprietà lato sensu inteso (artt. 42 Cost., 17 Carta di Nizza, 1, prot. 1, CEDU), oltre che alla legittima aspirazione di verificare la correttezza dell’agere del controinteressato confinante sotto il profilo edilizio-urbanistico. E tanto basta a disvelare la esistenza di un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti richiesti (ove sussistenti) e indi costituivo di una posizione legittimante.

Del resto, è jus receptum che il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale, quodammodo, si ignori l’effettiva esistenza di un titolo abilitativo), è titolare:

  • di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente[2];
  • sussiste, invero, l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.[3];
  • ancor prima, ed in guisa preventiva, di un interesse diretto, concreto e attuale, a conoscere gli atti e i documenti del procedimento “abilitativo” delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere allo stesso.
    Sotto altro profilo, per quanto attiene alla possibile obiezione circa la natura “esplorativa” dell’accesso, va ribadito che la natura strumentale dell’accesso alla tutela del diritto di proprietà preclude in nuce che un tale potere si possa risolvere in un controllo generalizzato, anche di natura meramente esplorativa o emulativa, sull’agere amministrativo[4].
    La domanda di accesso del confinante, in ogni caso, non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero formulata in guisa tale da costringere l'Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati; di qui la improponibilità di una istanza di accesso “al buio”, al fine dichiarato di eventualmente reperire ed individuare nei documenti richiesti, elementi potenzialmente idonei al soddisfacimento dei fini “investigativi” (e perciò esplorativi) perseguiti dall’istante[5]. Vero è che tale ipotesi, nel caso del confinante, raramente si verifica, visto che l’interessato può facilmente individuare tanto l’immobile oggetto dell’intervento edilizio quanto la tipologia di atto richiesto, ossia un titolo edilizio.
    Né è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui[6], posto che l’art. 20 Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/20001) fa carico al Comune di pubblicare sull’albo pretorio la notizia dell’avvenuto rilascio con l’indicazione degli estremi identificativi dell’atto, del richiedente, dell’immobile e della tipologia di lavori.
    18 gennaio 2021
 

[1] TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 28 dicembre 2020, n. 6407.

[2] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 maggio 2020, n. 3120; sent. 9 gennaio 2020, n. 183.

[3] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 28 settembre 2018, n. 2171.

[4] TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 7 maggio 2020, n. 1672; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 4 marzo 2020, n. 414.

[5] TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 14 novembre 2019, n. 2403; sent. 27 agosto 2018, nn. 2023 e 2024.

[6] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 ottobre 2020 n. 1423; nell’occasione è stato altresì affermato che “Al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa -, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 11 gennaio, n. 262)”.

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