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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
L’accesso ai titoli edilizi rilasciati al confinante
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Mario Petrulli
L’ACCESSO AI TITOLI EDILIZI RILASCIATI AL CONFINANTE
di Mario Petrulli
Le richieste di accesso ex Legge n. 241/1990 ai titoli edilizi avanzate dai confinanti rappresentano sempre un argomento di notevole interesse pratico nella prassi dell’ufficio tecnico; per tale motivo, può essere utile ricordare le indicazioni fornite della giurisprudenza.
È nota la natura strumentale della tipologia di diritto di accesso in discorso al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di interessi giuridicamente rilevanti, rispetto ai quali si pone in posizione ancillare; detta tipologia, inoltre, deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale - ad altra situazione giuridicamente tutelata: non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, qualificabili in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
E, tuttavia, una tale natura strumentale non può essere intesa nel senso di limitare l’accesso ai casi in cui vi sia un giudizio in corso, ovvero sia giuridicamente possibile avviare un’azione giudiziaria; e ciò anche a voler obnubilare l’ovvio rilievo per cui una tale valutazione – in punto di proponibilità, ricevibilità e/o ammissibilità, fondatezza della domanda giudiziale - pertiene alla competente Autorità giurisdizionale, e non certo all’ufficio tecnico comunale – e, men che meno, al controinteressato - in sede di delibazione di una domanda di accesso agli atti.
Ed allora, come evidenziato recentemente[1], l’istanza di accesso del confinante è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al diritto di proprietà lato sensu inteso (artt. 42 Cost., 17 Carta di Nizza, 1, prot. 1, CEDU), oltre che alla legittima aspirazione di verificare la correttezza dell’agere del controinteressato confinante sotto il profilo edilizio-urbanistico. E tanto basta a disvelare la esistenza di un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti richiesti (ove sussistenti) e indi costituivo di una posizione legittimante.
Del resto, è jus receptum che il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale, quodammodo, si ignori l’effettiva esistenza di un titolo abilitativo), è titolare:
[1] TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 28 dicembre 2020, n. 6407.
[2] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 maggio 2020, n. 3120; sent. 9 gennaio 2020, n. 183.
[3] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 28 settembre 2018, n. 2171.
[4] TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 7 maggio 2020, n. 1672; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 4 marzo 2020, n. 414.
[5] TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 14 novembre 2019, n. 2403; sent. 27 agosto 2018, nn. 2023 e 2024.
[6] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 ottobre 2020 n. 1423; nell’occasione è stato altresì affermato che “Al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa -, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 11 gennaio, n. 262)”.
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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