Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
Quesiti2 consiglieri comunali hanno presentato richiesta di accesso ex art. 43, comma 2 d.lgs. 267/2000 chiedendo "la trasmissione della corrispondenza in entrata e in uscita giornaliera dei movimenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021", motivando tale richiesta "dall'esigenza di acquisire le informazioni necessarie o utili ad esercitare le attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo nonché all'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 42 TUEL".
Si chiede di conoscere se tale richiesta sia eccessivamente invasiva nei confronti dell'Ente o se debba essere accolta integralmente.
Trattandosi di accesso continuo ed indistinto, per tutta la corrispondenza, compresa quella ancora da acquisire, si ritiene che la richiesta possa integrare il c.d. abuso di diritto che la giurisprudenza vieta, in quanto determina un ingiustificato sindacato di controllo da parte dei consiglieri comunali.
E’ stato osservato, invero, che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non può estendersi fino a configurare "... un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente ..." in luogo di esercizio del mandato politico "... finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche ..." (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 846; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1298 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2019, n. 128; T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent. 4 maggio 2020, n. 926), né può tradursi “in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1298 e 18 agosto 2020, n. 5032; TAR Campania, sent. n. 3000/2020).
Ne consegue che l'esercizio, da parte del consigliere comunale, di un diritto di notevole ampiezza quale quello in argomento non può trasmodare fino a coincidere con il perseguimento di finalità meramente emulative, oppure tali da creare inutile aggravio agli uffici, dal punto di vista organizzativo ed economico, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza (conf. Cons. Stato, Sez. V: sent. 2.9.2005 n. 4471; sent. 28.11.2006 n. 6960; Ministero dell'Interno, Parere del 4.02.2008).
In questo senso, ad esempio, il TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sez. I – sentenza 9 luglio 2020 n. 253, ha ritenuto legittimo il diniego opposto da un Comune in ordine ad una domanda di accesso agli atti avanzata da un consigliere comunale, che sia motivato con riferimento al fatto che l’istanza ostensiva è stata avanzata, dall’Amministratore nei confronti della P.A., con specifica istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere, con uso da remoto, al sistema informatico comunale, e, in particolare, al protocollo informatico ed al sistema informatico contabile, con utilizzo di credenziali e password; in tal caso, infatti, deve ritenersi che la domanda di accesso sia diversa, per estensione, da quella ex art. 43 TUEL, e che, pertanto, fuoriesca dai limiti di un’istanza di cui alla stessa disposizione normativa, apparendo, piuttosto, volta ad un controllo generalizzato da remoto degli atti di tutti gli uffici comunali. In base a detto indirizzo, quindi, la modalità di esercizio del diritto di accesso gradita al ricorrente e denegata dal Comune, oltre a consentire un accesso potenzialmente illimitato a tutti gli atti che, a vario titolo, transitano (sono transitati o transiteranno) per il sistema informatico comunale, pare, in ogni caso, travalicare il limite intrinseco della utilità per l’espletamento del mandato, che perimetra tale particolare forma di accesso che, pur estendendosi alle “notizie” e alle “informazioni” in possesso dell’ente, va, in concreto, esercitato in maniera necessariamente ragionevole e congrua al vincolo di funzionalità che lo connota, essendo mero strumento per svolgere in maniera consapevole, informata, adeguatamente preparata e, occorrendo, costruttivamente critica il ruolo di componente dell’organo consiliare (Cons. Stato, V, 2 gennaio 2019, n. 12 chiarisce che: “Del resto, la finalizzazione dell’accesso ai documenti in relazione all’espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere”).
Anche il TAR Sicilia – Catania, sentenza n. 926/2020, quanto al rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico, ha ritenuto che tale rilascio si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 22 dicembre 2016, n. 1844). Il rilascio delle credenziali per l’accesso a tale ultimo programma, peraltro, si rivela sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese: si vuol evidenziare, in altri termini, che la modalità informatica di accesso (il “quomodo”) appare eccessiva rispetto allo scopo perseguito, essendo l’Ente comunale tenuto, a consentire la visione nonché a procedere al rilascio di copia cartacea (stampa) dei dati di sintesi del protocollo informatico (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto).
18 gennaio 2021 Eugenio De Carlo
Cartella 11com: manifesti, delibere, deleghe, revoche, verbali, atti, lettere, convalide, inviti (cod. 1601com)
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