Conflitto di interesse e dovere di astensione

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
22 Gennaio 2021

Nei bandi di gara di appalti di servizi concessioni forniture lavori comunali etc è obbligatorio escludere dalla partecipazione agli stessi operatori economici parenti ed affini di Amministratori o dipendenti comunali? E' possibile che un dipendente comunale affine di un aggiudicatario si occupi degli incassi della ditta concessionaria e contemporaneamente registri le reversali d'incasso del canone di concessione? cosa dovrebbe fare il responsabile o il dirigente del dipendente de quo per evitare situazioni di questo genere?

Risposta

D.Nei bandi di gara di appalti di servizi concessioni forniture lavori comunali etc è obbligatorio escludere dalla partecipazione agli stessi operatori economici parenti ed affini di Amministratori o dipendenti comunali?

R.No, semmai sussiste l’eventuale incompatibilità dell’amministratore locale rispetto a specifici provvedimenti ove si verifichi il conflitto d’interesse, stante il dovere di astensione ex art. 78, comma 2, TUOEL (“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”).

 

D.E' possibile che un dipendente comunale affine di un aggiudicatario si occupi degli incassi della ditta concessionaria e contemporaneamente registri le reversali d'incasso del canone di concessione?

R.No, in quanto, ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.

D.Cosa dovrebbe fare il responsabile o il dirigente del dipendente de quo per evitare situazioni di questo genere?

R.Come indicato sopra, il dirigente dispone sul dovere di astensione, assegnando ad altro incarico il dipendente in conflitto, anche potenziale. Si rammenta, infatti, che l’art. 6 della L. 241/1990, dispone il dovere di astensione, anche in caso di conflitto solo potenziale.

20 gennaio 2021         Eugenio De Carlo

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