Finanziamento in violazione art. 1, c. 898 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
25 Gennaio 2021

E’ stato finanziato il bilancio di previsione con l'avanzo di amministrazione in violazione all'art. 1, c. 898 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 per €. 149.790,81 (differenza tra avanzo applicato - quota fal 2020 e quota recupero disavanzo esercizio precedente applicato al bilancio). Si chiede se la violazione è sanzionata e se è possibile sanare detta inadempienza in sede di redazione del rendiconto 2020. I risultati di competenza W1 e W2 dovrebbero risultare positivi per un importo maggiore di €. 149.780.

Risposta

Da quanto indicato nel quesito l'ente ha applicato al bilancio 2020 una quota dell'avanzo di amministrazione 2019 in misura superiore rispetto a quanto sarebbe stato consentito a norma del comma 898 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, che ammette tale utilizzo per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Poiché si richiama il comma 898 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, l'importo di cui alla lettera A del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019 espone un importo inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per FCDE e FAL, e ciò significa che l'ente si trova in disavanzo (importo della lettera E negativo): conseguentemente le spese che sono state finanziate con la quota di avanzo vincolato eccedente il limite massimo consentito risultano essere prive di copertura effettiva, stante la necessità, prescritta dal comma 897 del medesimo articolo 1, del previo reperimento delle risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate.

Pur non essendo prevista una esplicita e diretta sanzione, la situazione rappresentata configura comunque una irregolarità contabile non lieve, consistente nella effettuazione di spese in assenza di idonea copertura ed in violazione di specifiche norme di legge; tenendo conto che detta irregolarità sarà comunque posta alla attenzione della Corte dei conti in sede di esame del rendiconto 2020, ed essendo ormai chiuso l'esercizio finanziario, appare necessario che in occasione del riaccertamento ordinario dei residui ed in sede di elaborazione del rendiconto 2020 l'ente ponga in essere tutte le iniziative possibili finalizzate ad una riduzione del disavanzo (quanto meno per la quota derivante dal suddetto utilizzo dell'avanzo in contrasto con il ricordato comma 889), come ad esempio:

- una analisi puntuale ed approfondita dei residui passivi al fine di eliminare dalle scritture contabili quelli per i quali non sussistano inoppugnabili ragioni per il loro mantenimento;

- l'attento esame della quantificazione degli accantonamenti al fine di ridurne, ove possibile, l'importo corrispondente;

- la possibilità di revocare impegni di spesa ricadenti in detto esercizio, sia di parte corrente che di parte capitale, qualora gli stessi si riferiscano ad interventi che non hanno ancora avuto corso e che non presentino carattere di assoluta necessità.

20 gennaio 2021                 Ennio Braccioni

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