Indennità cosiddetta “alimentare” a dipendente sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNel 2019 è stato inserito un impegno per E.189.089,75 sul capitolo U.2030 codificato 60.1 - 5.01.01.01.001 per gestire una somma di anticipazione di liquidità cassa depositi e prestiti.
L’impegno nel 2019 è rimasto aperto.
Nel 2020 è stato inserito un mandato su tale impegno a RE per chiudere il provvisorio emesso dalla banca per chiudere questa anticipazione.
La tesoreria ha rifiutato il mandato non riuscendo a regolarizzare il relativo provvisorio, sostenendo che la codifica del capitolo è errata.
Come risolvere questa situazione? Come poter regolarizzare un sospeso di uscita della tesoreria?
Sulla base di quanto esposto nel quesito, nonché delle ulteriori precisazioni fornite al riguardo, il provvisorio risulta emesso dal Tesoriere a seguito del pagamento, effettuato nel corso del 2020, per la restituzione della anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Le registrazioni contabili relative a detta anticipazione risultano però essere state effettuate in maniera non corretta: mentre il paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato n. 4/2 dispone che le anticipazioni che devono essere chiuse entro l'anno siano registrate tra le accensioni di prestiti (titolo 6° dell’entrata per l’accensione di prestiti e titolo 4° della spesa per il relativo rimborso), tali registrazioni sono state effettuate al titolo 7° dell'entrata e al 5° dell'uscita (riservati alle anticipazioni di tesoreria); conseguentemente l'impegno per la restituzione è stato registrato su un capitolo codificato U.5.01.01.01.001, poi conservato come residuo passivo in quanto la restituzione non è stata disposta entro l'esercizio, come invece avrebbe dovuto essere a norma del comma 855 dell'articolo 1 della citata legge n. 145/2018.
Il Tesoriere non ha accettato il mandato di regolarizzazione (si presume emesso nel corso del 2020) in quanto lo stesso risulterebbe imputato ad un capitolo riportante una codifica impropria, in quanto relativa alla restituzione della anticipazione di tesoreria, e conseguentemente l'avvenuto pagamento deve essere tutt'ora regolarizzato.
Così ricostruito il quadro della situazione, si osserva quanto segue.
Innanzitutto va precisato che si è in presenza di un residuo passivo (il capitolo di uscita 2030) erroneamente classificato (al titolo 5° anziché al titolo 4°), al quale si sarebbe potuto attribuire la corretta classificazione in occasione del riaccertamento dei residui effettuato nel 2020 (a valere del rendiconto 2019) secondo il procedimento descritto al paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2, che nel caso di reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito prevede quanto segue:
"" … La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell’amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell’impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio…"".
Pertanto la reimputazione del residuo passivo all'appropriato titolo di bilancio (nel caso presente al titolo 4°, con conseguente attribuzione della corretta codifica) con la contestuale cancellazione dell'impegno erroneamente classificato al titolo 5°, avrebbe consentito di ottenere nell'esercizio 2020 la corretta codifica per il capitolo 2030 mantenuto in tale esercizio come residuo passivo, e quindi la emissione del mandato di regolarizzazione non avrebbe incontrato difficoltà (sia che lo stesso fosse stato emesso in corso di esercizio oppure anche all'inizio dell'esercizio 2021, ma con imputazione contabile al 2020).
Tale procedimento, che non è stato posto in essere nel 2020, andrà quindi seguito nel 2021 (in sede di riaccertamento ordinario dei residui finalizzato al rendiconto del 2020), e consentirà di ottenere la corretta reimputazione dell'impegno al titolo 4° della competenza dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce (il 2020) e la contestuale cancellazione dell'impegno erroneamente classificato al titolo 5°: a carico di detto capitolo 2030 così riclassificato al titolo 4° dovrà quindi essere emesso il mandato per la regolarizzazione del provvisorio.
Tenendo conto che il paragrafo 4.1 del ripetuto principio contabile dispone che gli ordinativi che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal tesoriere nell'esercizio precedente debbono essere imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell’esercizio precedente, anche se emessi nell’esercizio successivo, ne deriva che il mandato di regolarizzazione, anche se emesso nell'esercizio 2021, andrà imputato contabilmente alla competenza dell'esercizio 2020.
Due osservazioni finali: poiché il caso riguarda una mera regolarizzazione contabile, si ritiene che non sia necessario, e nemmeno opportuno, attendere i tempi necessari al completamento delle operazioni di riaccertamento ordinario, per cui le operazioni sopra descritte dovrebbero essere disposte come riaccertamento parziale, da effettuarsi con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione (terzultimo capoverso del paragrafo 9.1 del principio contabile n. 4/2), e ciò al fine di consentire la regolarizzazione stessa entro il mese in corso.
Infine, relativamente al richiamo che il paragrafo 9.1 più sopra trascritto fa alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, si ritiene ammissibile che tale decisione - rientrante nelle competenze del consiglio comunale - sia contenuta nella stessa deliberazione che il consiglio andrà ad adottare per la approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020.
21 gennaio 2021 Ennio Braccioni
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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