Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiIn questo Comune l'imposta di pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni è gestito da un concessionario dal 2018 fino al 31/12/2022. La gara è stata formulata con il versamento di un canone da parte della ditta aggiudicataria (€ 2.410,00 annuali) anziché l'aggio, in quanto Comune di ridotte dimensioni demografiche (circa 900 abitanti) e con un gettito annuale di circa € 4.000,00/4.500,00 (dati fino al 2019)
A seguito entrata in vigore delle disposizioni previste dall’art. 1 commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, Il Comune ha intenzione di avvalersi della possibilità prevista dal comma 846 affidando disgiuntamente alla Società solo la parte del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e le pubbliche affissioni, come chiarito dalla risoluzione del Mef n. 9/2020 del 18/12/2020.
A seguito di contatti con la concessionaria, la stessa ha richiesto la conversione del canone pattuito in sede di gara con l’aggio che dovrà essere concordato e con tutte le implicazioni che ne derivano cioè apertura di un conto corrente dedicato, fatturazione, ecc.
Dato che nella norma che introduce il nuovo canone non ho trovato riferimenti di legge per poter giustificare la modifica contrattuale, si chiede pertanto se il Comune può non accettare l’aggio ma richiedere il canone come formulato in sede di gara.
Il Comma 846 della legge 160/2019 prevede una possibilità per il Comune di proseguire il contratto con il concessionario in essere, per la riscossione del nuovo canone. Afferma infatti il citato comma:
“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.”
Tale norma di proseguimento del servizio, non implica, nel rispetto dei principi sanciti dal codice degli appalti che, qualora il Comune si avvalga della possibilità di proseguire il contratto nonostante il cambio di tributo, le parti in questione possano modificare i termini contrattuali. A dimostrazione di ciò anche il fatto che il proseguimento può avvenire fino alla scadenza del vigente contratto. In altri termini, la norma permette solo di applicare il medesimo contratto alla gestione/riscossione del nuovo canone, senza permettere automaticamente alcuna rettifica del medesimo.
21 gennaio 2021 Luigi D’Aprano
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 8 maggio 2025
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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