Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: pagamento del canone, dell’indennità e delle relative sanzioni
Servizi Comunali Canone unico patrimonialeApprofondimento di Luciano Catania
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: PAGAMENTO DEL CANONE, DELL’INDENNITA’ E DELLE RELATIVE SANZIONI
Luciano Catania
I Comuni, le Province e le Città metropolitane, a partire dal 2021, devono istituire, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce Tosap ed Imposta di pubblicità.
Il legislatore nulla ha detto in merito alle conseguenze di una tardiva istituzione dell’entrata patrimoniale ed in riferimento al periodo in cui Tosap ed Imposta di pubblicità sono aboliti e gli Enti locali non hanno ancora istituito il canone.
Il versamento del canone sarà effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 della art. 1 della legge di bilancio 2020.
Il pagamento, quindi, potrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
Non essendo specificate le modalità di versamento, si ritengono applicabili quelle attualmente vigenti per i prelievi che verranno sostituiti dal Canone unico, e sarà il regolamento dell’Ente che provvederà ad integrare la normativa nazionale.
Aderendo alla natura patrimoniale del canone (sulla quale continuano a sussistere fondati dubbi, malgrado l’esplicita previsione del legislatore), non sussiste l’obbligo di trasmissione dei regolamenti al Mef e non si applica nemmeno la condizione di efficacia costitutiva della pubblicazione della Deliberazione all’interno del Portale del “Federalismo fiscale” di cui all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.
L’art. 2-bis, del D.L. n. 193/2016 (a cui fa espressamente riferimento il comma 835 della L. 160/2019), in materia di versamento diretto nelle disponibilità dell’Ente, vincola la possibilità di utilizzare il modello F-24 alla previa istituzione dei codici-tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per il canone dei mercati, invece, il comma 844 prevede espressamente che gli importi dovuti siano riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
Il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
E‘ facoltà del Comune prevedere, tramite l’utilizzo del proprio potere regolamentare, sopra una determinata soglia, modalità di pagamento rateale.
Il regolamento dovrà prevede le modalità di richiesta della rateazione, la soglia sotto la quale non si può concedere la rateazione, il numero massimo di rate, le scadenze di pagamento.
Il canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente.
Per «permanenti» si intendono quelle occupazioni ed esposizioni che superano l’anno.
Il regolamento stabilisce il termine entro il quale va eseguito il versamento relativo alla prima annualità dal rilascio della concessione.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il regolamento disciplina il termine annuale per effettuare il versamento e i termini per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone
Secondo i principi generali di fiscalità locale, l’Ente può deliberare che i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione può essere subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
In caso di rateazione, il pagamento della prima rata comporta la rilasciabilità dell’atto concessorio o autorizzatorio.
Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni in materia di Canone unico sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
All’accertamento delle violazioni possono provvedere gli agenti della polizia municipale, gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, il responsabile del Canone Unico oppure altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario-contribuente apposito avviso di accertamento esecutivo.
Le attività di riscossione relative anche agli atti degli enti, a partire dal 1° gennaio 2020, sono potenziati, con l’introduzione dell’avviso di accertamento esecutivo che è finalizzato alla riscossione dei tributi ma anche delle entrate patrimoniali ed ai provvedimenti di irrogazioni sanzioni.
Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.
Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi si applica un’indennità pari al canone maggiorato di una percentuale massima del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
L’indennità non è la sanzione ma costituisce il corrispettivo da pagare in vece del canone e su cui calcolare le sanzioni.
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