Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Limitazioni alle attività alimentari nei centri storici: quale regolamentazione?
Servizi Comunali Polizia amministrativaApprofondimento di Michele Deodati
Limitazioni alle attività alimentari nei centri storici: quale regolamentazione?
Michele Deodati
Il caso: laboratorio artigianale di gastronomia
Un laboratorio artigiano di gastronomia calda ha impugnato la deliberazione comunale che ha approvato un regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel centro storico di Roma. Tale regolamento prevede una disciplina diversificata per zone. La disciplina è informata alla previsione di tre ambiti territoriali di intervento : a) un primo ambito denominato “Città Storica (tessuti da T7 a T10)”; b) un secondo ambito, intermedio, denominato “Città Storica (tessuti da T1 a T6)”, recante un livello di regolamentazione moderatamente rigido; c) un terzo livello più ristretto denominato “Sito Unesco e Rioni che ricadono anche parzialmente nello stesso”, in riferimento al quale sono state adottate prescrizioni più stringenti, volte a garantire la qualità dell’offerta nel settore alimentare e comprensive dei divieti di nuove aperture in tale settore a causa del superamento delle soglie di saturazione.
In tale ultimo cerchio concentrico in cui è ripartita la città sono state adottate misure eccezionali di contingentamento delle attività commerciali ed artigianali nel settore alimentare.
I limiti della regolamentazione locale
La società ricorrente ha presentato appello al Consiglio di Stato, che si è espresso con la sentenza n. 46 del 4 gennaio 2021, respingendo l’appello.
Un primo motivo di impugnazione riguarda il Regolamento comunale nella parte in cui impone che le attività caratterizzate dal consumo sul posto possono destinare all’uopo una superficie interna calpestabile non superiore al 25 per cento della superficie totale dell’esercizio e comunque non più di cinquanta metri quadrati, prevedendo che tale superficie deve inoltre essere distinta e mantenuta separata da quella destinata all’attività di vendita o di produzione. In realtà, tale previsione regolamentare risulta già espunta dall’ordinamento in forza del giudicato di cui alle sentenze della stessa Sezione 8 gennaio 2020, n. 139 e n. 141.
Blocco delle aperture e saturazione dell’offerta
Ancora, in sede di appello, la società si è lamentata dei vizi di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla preclusione indiscriminata all’apertura di nuove strutture di vendita alimentare sulla base della sola affermazione circa la densità della rete commerciale alimentare in funzione della maggiore domanda di utenza legata ai flussi turistici, comportante una maggiore pressione antropica, in violazione del principio di liberalizzazione del commercio e della tutela della concorrenza.
Il bilanciamento degli interessi: libertà di iniziativa economica privata vs tutela delle zone di pregio
La Sentenza n. 46/2021 ha ricordato che scopo della regolamentazione comunale è conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della Città Storica con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, alcune delle quali attualmente caratterizzate da un diffuso degrado dovuto anche alla scarsa qualità offerta dalle attività commerciali e artigianali della tipologia alimentare. Il Consiglio di Stato ricorda che le limitazioni sono state imposte all’esito di una istruttoria che ha tenuto conto di elementi oggettivi (l’elaborazione dei dati presenti nel sistema S.I.C.-Sistema Informativo del Commercio di Roma Capitale), e si è conclusa con l’evidenziazione del fatto che la concentrazione delle attività commerciali ed artigianali di tipo alimentare nelle quali si svolge anche il consumo sul posto dei prodotti alimentari venduti «ha determinato un aumento del livello di pressione antropica tale da compromettere la sostenibilità ambientale del territorio». Le limitazioni sono apparse commisurate alle esigenze di rapporto equilibrato con valori e interessi generali di primo piano, in base ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità. A prescindere dunque dalla vicenda di Roma Capitale – ha proseguito la Sentenza n. 46/2021 – la giurisprudenza ha chiarito che devono considerarsi legittimi tutti gli interventi volti a regolamentare le attività economiche, qualora gli stessi siano necessari o proporzionati rispetto alla tutela dei beni costituzionalmente protetti : il principio di liberalizzazione delle attività economiche non è di portata assoluta e deve essere temperato dalle esigenze di tutela degli altri beni di valore costituzionale, tra questi la salvaguardia e tutela del territorio, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici.
26 gennaio 2021
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Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 ottobre 2024
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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